Art. 4. Silenzio assenso 1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento. 2. La giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1. 3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1. 4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2. 5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art. 4, comma 2, e all'Art. 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).