Art. 4.
                          Silenzio assenso
    1.  Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti
nella  competenza  legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto
dal  comma 2,  la  domanda  di  rilascio di un'autorizzazione, di una
licenza  o  di  un  atto  di  assenso  comunque  denominato  cui  sia
subordinato  lo  svolgimento  di  un'attivita'  si  considera accolta
qualora  non  venga  comunicato  al  richiedente  il provvedimento di
diniego  entro  il  termine  fissato  per  ciascun procedimento dalle
relative   disposizioni   di  legge  regionale  o  di  regolamento  o
provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro
sessanta  giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di
altro atto di avvio del procedimento.
    2.  La giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali
delle  province  e  dei  comuni  e  previo  parere  della commissione
consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti
di  autorizzazione,  licenza o assenso comunque denominati cui non si
applica quanto disposto dal comma 1.
    3.  Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui
al  comma 2,  i  comuni e le province adeguano i propri regolamenti e
provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.
    4.   Gli  effetti  previsti  dal  comma 1  decorrono  dal  giorno
successivo  alla  scadenza  dei  sei  mesi  dalla pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 2.
    5.  Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si
applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Art. 4,
comma 2,  e  all'Art.  5  della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15
(legge  di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante
abrogazione   di   leggi  regionali.  Interventi  di  semplificazione
amministrativa e delegificazione).