Art. 5.
Modifica  alla  legge  regionale  14 luglio  2003,  n.  10 in materia
                             tributaria
    1.  Alla  legge  regionale  14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle
disposizioni  legislative  regionali  in  materia  tributaria - Testo
unico  della  disciplina  dei  tributi  regionali)  e'  apportata  la
seguente modifica:
      a) il comma 3 dell'Art. 84 e' sostituito dal seguente:
      «3.   Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante  la
compensazione  dell'importo  indebitamente  o  erroneamente versato a
valere  sui  tributi  di  cui al titolo III. Le modalita' applicative
sono  stabilite  con  apposito  provvedimento della giunta regionale.
Previa   autorizzazione  del  dirigente  della  struttura  tributaria
regionale,  la  compensazione.  puo' essere, comunque, utilizzata per
assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.».