Art. 5. Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria 1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) e' apportata la seguente modifica: a) il comma 3 dell'Art. 84 e' sostituito dal seguente: «3. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al titolo III. Le modalita' applicative sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione. puo' essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.».