Art. 6. Accesso ai servizi della Regione 1. I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di collaborazione e di spirito di servizio. 2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti, con costi a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno diritto a essere informati sui livelli del servizio che l'amministrazione e' tenuta ad assicurare e hanno, altresi', diritto ad essere accompagnati sin dalla fase iniziale e sino alla conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun ente. individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative per promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza dei servizi erogati; di tali iniziative e' data comunicazione alla giunta regionale. 3. Per i servizi erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, la giunta provvede, entro il 31 dicembre 2005, all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle iniziative previsti dal comma 2. 4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione. La giunta regionale, nel rispetto della legge statale, puo' definire particolari livelli di sicurezza per la presentazione, mediante gli strumenti elettronici o digitali, di atti, istanze o richieste comunque denominati.