Art. 6.
                  Accesso ai servizi della Regione
    1.  I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e
le  agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati
a  principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di
collaborazione e di spirito di servizio.
    2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti,
con  costi  a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno
diritto   a   essere   informati   sui   livelli   del  servizio  che
l'amministrazione  e' tenuta ad assicurare e hanno, altresi', diritto
ad   essere   accompagnati  sin  dalla  fase  iniziale  e  sino  alla
conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun
ente.  individuano  idonei  strumenti  per assicurare l'esercizio dei
diritti  all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative
per  promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza
dei  servizi  erogati;  di tali iniziative e' data comunicazione alla
giunta regionale.
    3.  Per  i  servizi  erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti
dipendenti  e  le  agenzie,  la giunta provvede, entro il 31 dicembre
2005,  all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle
iniziative previsti dal comma 2.
    4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale
quali  forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti
esterni  all'amministrazione. La giunta regionale, nel rispetto della
legge  statale, puo' definire particolari livelli di sicurezza per la
presentazione,  mediante  gli  strumenti  elettronici  o digitali, di
atti, istanze o richieste comunque denominati.