Art. 7. Disciplina della conferenza di servizi 1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attivita' amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione. 2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di piu' interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali. 3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento. 4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonche' nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione. 5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio. 6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volonta' dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici. 7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, puo' far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura. 8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attivita' sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni, l'accoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego e' motivato. 9. I soggetti portatori di interessi privati nonche' i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione procedente. Puo' essere, altresi', ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento. 10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche. 11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalita' e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento. 12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione procedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso. 13. Per ogni riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale. 14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali. 15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza. 16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3. 17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o piu' amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta Il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18. 18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'Art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito. 20. E' fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla legge n. 241/1990. 21. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 20 e' abrogato; b) alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 11 sono soppresse le parole «di cui all'Art. 20»; c) al comma 1 dell'Art. 21, sono soppresse le parole «e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'Art. 20, comma 1»; d) al comma 1 dell'Art. 22 sono soppresse le parole «al di fuori delle ipotesi previste dall'Art. 20».