Art. 7.
               Disciplina della conferenza di servizi
    1.  Il  presente  articolo  disciplina  la  conferenza di servizi
decisoria,   quale   strumento  di  coordinamento  e  semplificazione
dell'attivita'  amministrativa,  nei  procedimenti  regolati da leggi
regionali ovvero comunque di competenza della Regione.
    2.  Restano  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del presente
articolo le  conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale
di   piu'   interessi   coinvolti  in  un  unico  procedimento  o  in
procedimenti  connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure
informali.
    3.  Nel  caso  in  cui  debbano  essere acquisiti pareri, intese,
nulla-osta  o altri atti di assenso comunque denominati di competenza
di  altre  amministrazioni  pubbliche,  l'amministrazione  competente
all'adozione   del   provvedimento   finale,  di  seguito  denominata
amministrazione   procedente,   convoca   la  conferenza  tramite  il
responsabile del procedimento.
    4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza
deve  pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni
prima  della  relativa  data,  corredato  di un ordine del giorno che
definisca  l'oggetto  della  conferenza  stessa.  In  occasione della
convocazione, nonche' nel corso della conferenza, il responsabile del
procedimento  verifica  che  le  amministrazioni siano in possesso di
tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa
informazione.
    5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni
coinvolte  sia  le  amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono
alla   determinazione  conclusiva  della  conferenza,  sia  le  altre
amministrazioni  alle  quali  il provvedimento finale potrebbe recare
pregiudizio.
    6.  Le  amministrazioni  partecipano  alla  conferenza tramite il
rappresentante  legale  o  un suo delegato, o altro soggetto comunque
legittimato   ad   esprimere   la  volonta'  dell'amministrazione.  I
partecipanti possono essere affiancati da tecnici.
    7.  Un'amministrazione  regolarmente  convocata, che non presenzi
alla  conferenza,  puo'  far  pervenire  per  iscritto  osservazioni,
pareri,  proposte  o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti,
dopo averne data lettura.
    8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al
privato,  la  cui  attivita'  sia  subordinata  ad  atti di consenso,
comunque   denominati,   di   competenza   di  piu'  amministrazioni,
l'accoglimento  o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione
della  conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione
del provvedimento finale. La comunicazione e' effettuata entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego e' motivato.
    9.  I  soggetti portatori di interessi privati nonche' i soggetti
portatori  di  interessi  diffusi, costituiti in enti, associazioni o
comitati,  ai  quali  possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
finale,  possono  essere  uditi  in  sede di conferenza, su richiesta
degli  stessi  o  su  invito  dell'amministrazione  procedente.  Puo'
essere,  altresi',  ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza
di avvio del procedimento.
    10.  Le  sedute  della  conferenza  dedicate  alle audizioni sono
pubbliche.
    11.  Nel  corso  della  prima riunione, le amministrazioni che vi
partecipano   stabiliscono,   a maggioranza,  modalita'  e  tempi  di
svolgimento  dei  lavori,  che  devono  comunque  concludersi entro i
successivi  sessanta  giorni  e, in ogni caso, compatibilmente con la
durata prevista per la conclusione del procedimento.
    12.  Nel  caso  in  cui  si  richieda la valutazione di progetti,
l'amministrazione  procedente  acquisisce,  sin dalla prima riunione,
eventuali   proposte   di   modifica,   integrazioni  e  prescrizioni
progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.
    13.  Per  ogni riunione e' redatto apposito verbale, sottoscritto
dai  partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa
quella  eventualmente  inviata da amministrazioni assenti. Il verbale
della  seduta  conclusiva  riporta  le posizioni espresse da ciascuna
amministrazione  e  la  determinazione  conclusiva  della conferenza,
proponendo i contenuti del provvedimento finale.
    14.  Il  responsabile  del  procedimento  provvede  alla corretta
informazione  delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia
dei verbali.
    15.   Si   considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,
regolarmente  convocata,  che  non  si sia pronunciata nel termine di
conclusione dei lavori della conferenza.
    16.   Il   provvedimento  finale,  conforme  alla  determinazione
conclusiva  della  conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
atto   di   assenso   comunque   denominato   di   competenza   delle
amministrazioni di cui al comma 3.
    17.  In  caso  di  dissenso  motivato  manifestato  da una o piu'
amministrazioni  di  cui  al  comma 3,  l'amministrazione  procedente
adotta  Il  provvedimento  finale  in  base  alle  posizioni espresse
a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal
comma 18.
    18.  Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali
preposte  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio   storico-artistico   o   alla  tutela  della  salute,  il
responsabile  del  procedimento  rimette gli atti della conferenza al
Presidente  della  Regione, che decide con decreto entro i successivi
trenta  giorni.  Qualora  il dissenso sia espresso da amministrazioni
statali,  si applica la disposizione di cui all'Art. 14-ter, comma 3,
della  legge  7 agosto  1990  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi).
    19.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non possono essere
abrogate o derogate se non in modo esplicito.
    20. E' fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per
la parte in cui non rinviano alla legge n. 241/1990.
    21.  Alla  legge  regionale  30 dicembre  1999,  n.  30 (Norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) l'Art. 20 e' abrogato;
      b) alla  lettera c)  del comma 1 dell'Art. 11 sono soppresse le
parole «di cui all'Art. 20»;
      c) al  comma 1  dell'Art. 21, sono soppresse le parole «e nelle
ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'Art. 20, comma 1»;
      d) al  comma 1  dell'Art.  22  sono  soppresse le parole «al di
fuori delle ipotesi previste dall'Art. 20».