Art. 8.
Modificazioni   a   leggi   regionali   in   materia   di   strutture
                socio-sanitarie e socio-assistenziali
    1.  Alla  legge  regionale  5 gennaio  2000,  n.  1 (Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dallo  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59») sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) Il  secondo  periodo  del comma 50 dell'Art. 4 e' sostituito
dal seguente:
      «Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:
        a) ai  comuni  l'autorizzazione,  la  sospensione,  la revoca
dell'autorizzazione   al   funzionamento   e  l'accreditamento  delle
strutture socio-assistenziali;
        b) alle  ASL  l'autorizzazione,  la  sospensione  e la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;
        c) alla     Regione    l'accreditamento    delle    strutture
socio-sanitarie,  nonche' il finanziamento delle prestazioni rese con
contributi a carico del fondo sanitario.»;
      b) dopo il comma 50 dell'Art. 4 e' inserito il seguente:
      «50-bis.   Con   provvedimento   della  giunta  regionale  sono
stabilite  le modalita' per la verifica dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione      al     funzionamento     delle     strutture
socio-assistenziali di proprieta' e/o gestite dai comuni.»;
      c) il  comma 45  e  la lettera a) del comma 58 dell'Art. 4 sono
abrogati.
    2.  Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e
programmazione   dei   servizi   socio-assistenziali   della  Regione
Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  comma 5  dell'Art.  50, le parole «dalla Provincia» sono
sostituite dalle parole «dal comune o dall'ASL, secondo le rispettive
competenze»;
      b) al  comma 7  dell'Art.  50,  le  parole  «la Provincia» sono
sostituite  dalle  parole  «il  comune o l'ASL, secondo le rispettive
competenze»;
      c) al  comma 8  dell'Art.  50, le parole «della Provincia» sono
sostituite dalle parole «del comune o dell'ASL, secondo le rispettive
competenze»;
      d) al  comma 9  dell'Art.  50,  le  parole  «la Provincia» sono
sostituite  dalle  parole  «il  comune o l'ASL, secondo le rispettive
competenze»;
      e) il  comma 10  e il secondo periodo del comma 11 dell'Art. 50
sono abrogati.
    3.  Alla  legge  regionale  11  luglio  1997, n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) e' apportata la seguente modifica:
      a) la lettera c) del comma 4 dell'Art. 6 e' abrogata.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione lombarda.
      Milano, 1 febbraio 2005
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del consiglio regionale n. VII/1140 del
25 gennaio 2005.       (Omissis).