Art. 8. Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche: a) Il secondo periodo del comma 50 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: «Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono: a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali; b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie; c) alla Regione l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, nonche' il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.»; b) dopo il comma 50 dell'Art. 4 e' inserito il seguente: «50-bis. Con provvedimento della giunta regionale sono stabilite le modalita' per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprieta' e/o gestite dai comuni.»; c) il comma 45 e la lettera a) del comma 58 dell'Art. 4 sono abrogati. 2. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell'Art. 50, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dal comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze»; b) al comma 7 dell'Art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»; c) al comma 8 dell'Art. 50, le parole «della Provincia» sono sostituite dalle parole «del comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze»; d) al comma 9 dell'Art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»; e) il comma 10 e il secondo periodo del comma 11 dell'Art. 50 sono abrogati. 3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) e' apportata la seguente modifica: a) la lettera c) del comma 4 dell'Art. 6 e' abrogata. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 1 febbraio 2005 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1140 del 25 gennaio 2005. (Omissis).