Art. 2.
                        Misure di prevenzione

    1.  Le province e le comunita' montane competenti per territorio,
erogano  agli  imprenditori  agricoli  che  esercitano  attivita'  di
allevamento  contributi  in conto capitale per la realizzazione delle
opere di prevenzione di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a).
    2.  I  contributi erogabili possono raggiungere un massimo del 50
per   cento   della  spesa  riconosciuta  ammissibile  effettivamente
sostenuta,  e  comunque  non  superiore ai 26.000,00 euro per ciascun
intervento.   Tali  contributi  non  sono  cumulabili  con  ulteriori
interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.
    3.  Con  deliberazione della giunta regionale, di cui all'Art. 4,
sono  stabilite  le modalita', i termini e le procedure di erogazione
del contributo.
    4.   I  fondi  disponibili  per  le  opere  di  prevenzione  sono
ripartiti,  con deliberazione della giunta regionale, fra le province
e  le  comunita'  montane  sulla  base  del numero di capi allevati e
dell'ammontare dei danni.