Art. 2. Misure di prevenzione 1. Le province e le comunita' montane competenti per territorio, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attivita' di allevamento contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a). 2. I contributi erogabili possono raggiungere un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta, e comunque non superiore ai 26.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni. 3. Con deliberazione della giunta regionale, di cui all'Art. 4, sono stabilite le modalita', i termini e le procedure di erogazione del contributo. 4. I fondi disponibili per le opere di prevenzione sono ripartiti, con deliberazione della giunta regionale, fra le province e le comunita' montane sulla base del numero di capi allevati e dell'ammontare dei danni.