Art. 3.
                       Contratti assicurativi

    1.  La  Regione  eroga  contributi  per incentivare la stipula di
contratti  assicurativi  di  cui all'Art. 1, comma 2, lettera b) agli
imprenditori agricoli che esercitano attivita' di allevamento.
    2.  Il  contributo e' concesso per contratti di assicurazione del
patrimonio  zootecnico  contro  i  danni  subiti  dai capi allevati a
seguito  di  attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei
capi allevati, aborti e perdita lattea.
    3.  Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 80 per cento
del  costo  dei  premi  per  contratti  assicurativi che prevedono un
risarcimento  del  danno  con  uno  scoperto  contrattuale del 30 per
cento.
    4.  Nelle  zone  montane  e  svantaggiate  di  cui alla direttiva
75/273/CEE  del  Consiglio  del  28 aprile  1975, relativa all'elenco
comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva
75/268/CEE,  e  nei  comuni  individuati  ai  sensi  dell'Art.  4  il
contributo e' concesso fino ad un massimo dell'80 per cento del costo
dei  premi  per  contratti assicurativi che prevedono un risarcimento
del danno con uno scoperto contrattuale del 20 per cento.
    5.  Nei  comuni individuati ai sensi dell'Art. 4 il contributo e'
concesso,  senza  alcun  limite minimo di scoperto contrattuale, alle
sole imprese che hanno messo in atto le opere di prevenzione.
    6.  Con  deliberazione della giunta regionale, di cui all'Art. 4,
sono  stabiliti  i termini, le modalita' e le procedure di erogazione
del contributo sui premi assicurativi.
    7.  La sottoscrizione dei contratti assicurativi puo' avvenire in
forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al
titolo  I,  capo  III,  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi  finanziari  a  sostegno  delle imprese agricole, a norma
dell'Art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).