Art. 3. Contratti assicurativi 1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attivita' di allevamento. 2. Il contributo e' concesso per contratti di assicurazione del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati, aborti e perdita lattea. 3. Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 30 per cento. 4. Nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, e nei comuni individuati ai sensi dell'Art. 4 il contributo e' concesso fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno con uno scoperto contrattuale del 20 per cento. 5. Nei comuni individuati ai sensi dell'Art. 4 il contributo e' concesso, senza alcun limite minimo di scoperto contrattuale, alle sole imprese che hanno messo in atto le opere di prevenzione. 6. Con deliberazione della giunta regionale, di cui all'Art. 4, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 7. La sottoscrizione dei contratti assicurativi puo' avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'Art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).