Art. 4.
                       Modalita' di intervento

    1. La giunta regionale individua con deliberazione:
      a) i comuni nei quali e' stata accertata la presenza di animali
predatori di cui all'Art. 1, comma 1;
      b) le  opere  di  prevenzione  attive  e  passive  a tutela del
patrimonio zootecnico;
      c) le  disposizioni  di  cui all'Art. 2, comma 3, e all'Art. 3,
comma 6.
    2.  La  deliberazione  di  cui al comma 1 e' adottata, in sede di
prima  attuazione,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.