Art. 4. Modalita' di intervento 1. La giunta regionale individua con deliberazione: a) i comuni nei quali e' stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'Art. 1, comma 1; b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico; c) le disposizioni di cui all'Art. 2, comma 3, e all'Art. 3, comma 6. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' adottata, in sede di prima attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.