Art. 14. S a n z i o n i 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, cosi' come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'Art. 4, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'Art. 5, commi 3 e 5, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 350 euro.