Art. 15.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Le  attivita'  di  cui  all'Art. 5, gia' in essere al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi
alle  disposizioni  della  presente  legge  entro  un  anno dalla sua
entrata  in vigore. I responsabili delle strutture interessate, a tal
fine,  presentano  al  comune domanda di autorizzazione entro novanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e debbono
partecipare  ai corsi di formazione previsti al medesimo Art. 5 entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 17 febbraio 2005
                               ERRANI