Art. 3. Responsabilita' e doveri generali del detentore 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso, la specie e la razza. 2. In particolare, il detentore di animali da compagnia e' tenuto: a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantita' sufficiente e con tempistica adeguata; b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) a consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico; d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; e) ad adottare modalita' idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. 3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, cosi' da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. 4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, e' fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di eta', salvo per necessita' certificate dal veterinario curante. 5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).