Art. 3.
           Responsabilita' e doveri generali del detentore

    1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato
di  occuparsene  a  diverso titolo e' responsabile della sua salute e
del  suo  benessere  e  deve provvedere alla sua idonea sistemazione,
fornendogli  adeguate  cure  ed  attenzioni,  tenendo  conto dei suoi
bisogni  fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso, la specie
e la razza.
    2.  In  particolare,  il  detentore  di  animali  da compagnia e'
tenuto:
      a) a  rifornire  l'animale  di  cibo  e  di  acqua in quantita'
sufficiente e con tempistica adeguata;
      b) ad  assicurargli  un adeguato livello di benessere fisico ed
etologico;
      c) a consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
      d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
      e) ad  adottare modalita' idonee a garantire la tutela di terzi
da aggressioni
      f) ad  assicurare  la  regolare  pulizia  degli spazi di dimora
degli animali.
    3.  Chiunque  adibisca  alla riproduzione un animale da compagnia
deve   tenere   conto   delle   sue  caratteristiche  fisiologiche  e
comportamentali,  cosi'  da non mettere a repentaglio la salute ed il
benessere   della   progenitura  o  dell'animale  femmina  gravida  o
allattante.
    4.  Nel  rispetto  delle  esigenze etologiche di specie, e' fatto
divieto  di  allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di
sotto  dei  due  mesi  di  eta', salvo per necessita' certificate dal
veterinario curante.
    5.  Il  possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire
nel   rispetto   della   disciplina  prevista  dalle  norme  statali,
dell'Unione  europea  e della Convenzione di Washington sul commercio
internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di estinzione
(CITES).