Art. 8.
          Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero

    1.  E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle aziende Usl
competenti  per  territorio, immettere allo stato libero esemplari di
fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattivita',
detenuti a qualsiasi titolo.
    2.  L'opera  di  potatura  ed  abbattimento  di alberi, arbusti e
siepi,  se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere
effettuata  con  l'adozione  di  misure idonee ad evitare la morte di
nidiacei o comunque la distruzione dei nidi.
    3.  La Regione riconosce e promuove la realizzazione di centri di
custodia  e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati,
feriti,  posti  sotto  custodia  giudiziariao  sequestro cautelativo,
finalizzati  al  recupero  fisiologico ed all'eventuale reinserimento
della fauna selvatica ed esotica.
    4.   Ai   centri   di   cui   al  comma 3  e'  fatto  divieto  di
commercializzare animali o allevarli per il commercio.