Art. 8. Tutela della fauna. Centri di custodia e recupero 1. E' vietato, salve specifiche autorizzazioni delle aziende Usl competenti per territorio, immettere allo stato libero esemplari di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattivita', detenuti a qualsiasi titolo. 2. L'opera di potatura ed abbattimento di alberi, arbusti e siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione dei nidi. 3. La Regione riconosce e promuove la realizzazione di centri di custodia e di recupero, abilitati ad accogliere animali abbandonati, feriti, posti sotto custodia giudiziariao sequestro cautelativo, finalizzati al recupero fisiologico ed all'eventuale reinserimento della fauna selvatica ed esotica. 4. Ai centri di cui al comma 3 e' fatto divieto di commercializzare animali o allevarli per il commercio.