Art. 9. Tutela dei volatili ornamentali 1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali e' tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo. 2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili e' fatto divieto di: a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario; b) mantenere i volatili legati a trespoli.