Art. 9.
                   Tutela dei volatili ornamentali

    1.  Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali e'
tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
    2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili e' fatto divieto
di:
      a) amputare  le  ali  o  altri  arti,  salvo  che  per  ragioni
chirurgiche  o  di  forza maggiore,  nel  qual caso l'intervento deve
essere eseguito da un medico veterinario;
      b) mantenere i volatili legati a trespoli.