(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 18 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di spesa del personale 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle aziende del servizio sanitario regionale. 2. Le risorse finanziarie di cui all'Art. 38, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle individuate a seguito dell'intesa che sara' assunta in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici dipendenti. Per le aziende del servizio sanitario regionale e per l'agnzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con riferimento a quanto programmato dalla giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del personale riferita all'anno 2003. 3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procelure selettive disposti dall'Art. 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). 4. Le disposizioni dell'Art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dal 1° gennaio 2003.