(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 32 del 18 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha Approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di spesa del personale

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione
Emilia-Romagna,  ai relativi enti pubblici strumentali e alle aziende
del servizio sanitario regionale.
    2. Le risorse finanziarie di cui all'Art. 38, comma 1 della legge
regionale  22 dicembre  2003,  n.  28  (legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001,
n.  40  in  coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione
per   l'esercizio   finanziario   2004  e  del  bilancio  pluriennale
2004-2006),   destinate   alle   assunzioni   di  personale  a  tempo
indeterminato  ed ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione
per il medesimo fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si
aggiungono  a  quelle  individuate  a  seguito  dell'intesa che sara'
assunta  in  sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma
98  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005). La giunta regionale detta in materia gli indirizzi
applicativi  agli  enti  pubblici  non  economici  dipendenti. Per le
aziende  del  servizio  sanitario  regionale  e  per  l'agnzia per la
prevenzione  e  l'ambiente  dell'Emilia-Romagna  (ARPA)  la  medesima
disposizione  si  applica  con riferimento a quanto programmato dalla
giunta  regionale, nel rispetto della normativa statale, in relazione
alla spesa del personale riferita all'anno 2003.
    3.  Sono  soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie
di  procelure  selettive  disposti  dall'Art. 16, comma 2 della legge
regionale  26 novembre  2001,  n.  43  (Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
    4.  Le  disposizioni  dell'Art.  6 della legge regionale 31 marzo
2003,  n.  4  (Disposizioni  in  materia  di dotazioni organiche e di
copertura  dei  posti  vacanti  per  l'anno  2003)  si applicano alle
programmazioni  dei  fabbisogni  effettuate  a partire dal 1° gennaio
2003.