Art. 2.
            Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001

    1.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 64 della legge regionale n. 43 del
2001, e' aggiunto il seguente comma:
      «5-bis.  I  dirigenti  regionali,  rientranti  nelle  categorie
previste  dall'Art.  1  della  legge  24 maggio 1970, n. 336 (Norme a
favore  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  ed  enti  pubblici  ex
combattenti  ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a
domanda,  del  beneficio  di  cui  all'Art. 2, comma 2 della medesima
legge,  purche' fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica
dirigenziale,  alla  data  di entrata in vigore della legge regionale
4 agosto  1994,  n.  31  (Riforma  dell'impiego e dell'organizzazione
regionale),  e  siano  stati  collocati  a  riposo  entro la data del
30 novembre 1995.».