Art. 2. Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 64 della legge regionale n. 43 del 2001, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. I dirigenti regionali, rientranti nelle categorie previste dall'Art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e in quelle assimilate, possono fruire, a domanda, del beneficio di cui all'Art. 2, comma 2 della medesima legge, purche' fossero in servizio, inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 (Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale), e siano stati collocati a riposo entro la data del 30 novembre 1995.».