(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2005) IL PRESIDENTE Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 «legge quadro in materia di formazione professionale», cosi' come recepita dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 «Norme regionali in materia di formazione professionale»; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cui Art. 17 stabilisce che, al fine di pervenire ad una disciplina organica in materia di formazione professionale, e' anche necessario provvedere alla ristrutturazione degli enti di formazione in modo da assicurare adeguati standard qualitativi definendo, al contempo, i criteri ed i principi che debbono essere utilizzati per riformare il sistema di formazione professionale regionale; Tenuto conto dei principi delineati nell'accordo della conferenza Stato-regioni del 24 maggio 2001 («Accreditamento delle sedi formative e orientative per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per 1'accreditamento delle strutture della formazione professionale») e nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 maggio 2001, n. 166; Considerato che il programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede - nell'ambito della misura C.1 e coerentemente con quanto concordato a livello di partenariato - la messa a regime del sistema di accreditamento dopo il 30 giugno 2003, con la conseguenza che dopo tale data nessun organismo non accreditato puo' essere destinatario di fondi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0207/Pres. con il quale e' stata data esecuzione al «Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative» di soggetti che svolgono attivita' di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso, che sia esaurita la funzione del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002, essendosi oramai conclusa la prima fase di avvio di un sistema regionale di accreditamento degli enti formativi; Ritenuto, altresi', in un'ottica di implementazione del sistema formativo, di favorire un innalzamento dei livelli complessivi ed in particolare di quelli afferenti l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso, anche attraverso l'adozione di un nuovo strumento normativo che, ai fini dell'accreditamento o del suo mantenimento, imponga agli enti coinvolti standard qualitativi piu' ampi, rispetto a quanto disposto col citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002; Ravvisato necessario, pertanto, adottare un nuovo regolamento di attuazione della normativa sopra citata; Precisato che detto nuovo regolamento abroga quello approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3601 del 30 dicembre 2004; Evidenziato che, ai sensi dell'Art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, con decreto n. 8/LAVFOR dell'11 gennaio 2005, il direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca ha provveduto a correggere alcuni errori materiali riscontrati nel testo regolamentare allegato alla deliberazione giuntale n. 3601/2004; Decreta: E' approvato il regolamento rubricato «legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 gennaio 2005 ILLY