Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, ordinamento della formazione professionale, articoli dal 17 al 20, ed in conformita' alle previsioni dell'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2002 disciplina il sistema regionale di accreditamento delle sedi operative degli enti che svolgono nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, attivita' di formazione professionale sostenute da contributi pubblici. 2. L'accreditamento e' rivolto ad introdurre nel sistema regionale della formazione professionale standard minimi di qualita' al fine di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello di offerta formativa, sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, e perseguire la finalita' di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio della Regione. Art. 2. Destinatari e oggetto dell'accreditamento 1. Sono tenuti all'accreditamento gli enti pubblici non territoriali ed in particolare le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, e gli enti privati che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. 2. Non sono tenuti all'accreditamento: a) gli enti che svolgono attivita' formative rivolte al proprio personale; b) le imprese anche qualora mettano a disposizione i propri locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio; c) le Universita'. 3. Sono oggetto di accreditamento le sedi operative degli enti di cui al comma 1. 4. Per sede operativa si intende l'insieme della sede amministrativa e della sede didattica, corredate dalle necessarie risorse strumentali, umane e relazionali, ubicate tutte nel territorio della Regione, finalizzate all'organizzazione, gestione ed erogazione del servizio di formazione professionale. 5. Per sede amministrativa si intende la struttura deputata all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale. 6. Per sede didattica si intende la struttura deputata all'effettiva erogazione del servizio di formazione professionale. Art. 3. Macrotipologie di accreditamento 1. L'accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' delle seguenti macrotipologie formative: a) A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, anche integrati, realizzati nel sistema dell'istruzione e formazione professionale; b) B (Formazione superiore): comprende la formazione post-obbligo formativo e l'alta formazione relativa ad interventi sia all'interno che successivi ai cicli universitari; c) C (Formazione continua e permanente): comprende le attivita' destinate a soggetti non piu' in obbligo formativo, occupati, in cassa integrazione e mobilita', inoccupati, inattivi e disoccupati. 2. Per gestire attivita' formative rivolte alle categorie svantaggiate di cui all'allegato A e' necessario ottenere l'accreditamento per ambiti speciali; tale accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' delle seguenti macrotipologie: a) As (Obbligo formativo per ambiti speciali); b) Bs (Formazione superiore per ambiti speciali); c) Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali). 3. L'accreditamento per ambiti speciali di cui al comma 2 puo' essere richiesto per una o piu' delle categorie svantaggiate elencate nell'allegato A. 4. Negli avvisi pubblici per la realizzazione di attivita' formative viene indicata la macrotipologia di accreditamento richiesta per ogni azione prevista. 5. Le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta possono richiedere soltanto l'accreditamento nelle macrotipologie B (Formazione superiore) e C (Formazione continua e permanente) di cui al comma 1 e nelle macrotipologie Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) di cui al comma 2. Art. 4. Settori formativi ed attivita' formativa 1. Nell'ambito di ciascuna macrotipologia l'attivita' formativa puo' essere svolta in uno o piu' dei settori formativi elencati nell'allegato B, dove sono altresi' specificati i casi in cui e' obbligatoria la dotazione di un laboratorio. 2. L'ente puo' essere accreditato per svolgere attivita' formativa teorica o teorica e pratica. 3. Nei settori per i quali e' previsto l'obbligo di disporre di un laboratorio, l'accreditamento nell'ambito delle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) puo' essere concesso esclusivamente agli enti che richiedono di svolgere attivita' sia teorica che pratica. Art. 5. Requisiti di accreditamento 1. Ai fini dell'accreditamento, l'ente deve possedere e dimostrare: a) i prerequisiti generali di cui all'Art. 6; b) i requisiti di risorsa di cui all'Art. 8, riguardanti le strutture, gli arredi e le attrezzature, all'Art. 9, riguardanti le risorse umane ed all'Art. 10, riguardanti il sistema di relazioni; c) i requisiti di processo di cui all'Art. 11; d) i requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia e di efficienza di cui all'Art. 12, salvo il caso di cui al successivo comma 4. 2. I requisiti sotto elencati devono essere posseduti e dimostrati per ciascuna delle macrotipologie di accreditamento richiesta: a) i requisiti di risorsa di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) e di cui all'Art. 10; b) i requisiti di processo di cui all'Art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) i requisiti di risultato di cui all'Art. 12, salvo il caso di cui al successivo comma 4. 3. Nel caso di accreditamento per ambiti speciali sono richiesti requisiti aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle attrezzature ed alle risorse umane di cui agli articoli 8 e 9, secondo quanto analiticamente esposto negli allegati D ed E. 4. I requisiti di risultato di cui all'Art. 12 non sono richiesti in caso di accreditamento per ambiti speciali. Art. 6. Prerequisiti generali di accreditamento 1. I prerequisiti generali per l'accreditamento sono: a) atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; b) esplicita previsione, tra le finalita' statutarie, da almeno due anni, dell'erogazione a terzi di formazione professionale; c) esplicita previsione statutaria dell'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, nonche' espresso divieto di presenza di soci sovventori nella compagine sociale e di azionisti di partecipazione cooperativa; d) effettiva erogazione a terzi di formazione professionale sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione per un ammontare di almeno 500 ore complessive, nel corso dei diciotto mesi precedenti la presentazione della domanda; per il calcolo del monte ore si tiene conto dei corsi conclusi nei diciotto mesi considerati, avuto riferimento all'attivita' formativa in senso stretto, di cui all'Art. 37, comma 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. di data 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3; per gli stessi fini, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5%; e) affidabilita' economico-finanziaria e patrimonio non negativo, ricavabili da un bilancio redatto secondo lo schema UE supportato da un sistema di contabilita' ordinaria ovvero, in caso di enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche, dai documenti contabili previsti dalle norme di riferimento; f) rispetto degli obblighi previdenziali ed assicurativi; inoltre, per gli enti che si candidano all'accreditamento nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale; g) affidabilita' del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo che, all'atto della presentazione della domanda, non devono: 1) aver subito condanne per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione; 2) aver patteggiato la pena ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento; 3) essere stati dichiarati falliti, o avere in corso una procedura fallimentare; h) presenza di una certificazione del sistema della qualita', in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'Art. 7, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto al medesimo Art. 7, comma 3; in sede di accreditamento provvisorio, di cui all'Art. 18, e' sufficiente la presenza di un manuale della qualita' che attesti l'esistenza di livelli organizzativi idonei a garantire il possesso dei requisiti di processo di cui all'Art. 11 e relativo allegato H. Il Manuale della Qualita' e' propedeutico all'ottenimento di una certificazione del sistema della Qualita' in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive modifiche, secondo quanto previsto all'Art. 7. 2. Nell'allegato C sono elencati i documenti da presentare per la dimostrazione del possesso dei prerequisiti di cui al presente articolo. 3. Per le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, i prerequisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, sono soddisfatti con la presentazione del provvedimento formale di riconoscimento dell'autonomia e della personalita' giuridica emanato dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998. Non e' pertanto richiesta la documentazione di cui al punto 1) dell'allegato C). Art. 7. Certificazione del sistema della Qualita' 1. La certificazione del sistema della Qualita' deve essere rilasciata da organismi di certificazione dei sistemi della qualita' nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti fmnatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). 2. Nel sistema della Qualita' devono essere previste idonee procedure di conformita' al presente regolamento con riferimento ai requisiti elencati e descritti agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativi allegati. Le suddette procedure di conformita' devono garantire che nel sistema della Qualita' siano recepiti i documenti, i parametri, i requisiti minimi ed i livelli di soglia minimi specificamente previsti dai citati articoli e nei relativi allegati. 3. Non sono tenuti ad acquisire la certificazione del sistema della Qualita' gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per ambiti speciali con riferimento ad un massimo di due categorie svantaggiate. 4. Gli enti di cui al comma 3 devono comunque disporre di un manuale della Qualita' nei termini di cui all'Art. 6, comma 1, lettera h). Art. 8. Strutture, arredi e attrezzature 1. L'ente deve dimostrare di avere la disponibilita' di strutture, arredi e attrezzature, ubicate tutte nel territorio della Regione, adeguate in rapporto all'attivita' che intende realizzare e non vincolate ad attivita' diverse dalla formazione professionale. 2. La sede operativa oggetto di accreditamento deve essere costituita da una sede amministrativa e da almeno una sede didattica, composta quantomeno da un'aula generica e da un laboratorio di informatica ubicati anche in stabili diversi. La prima o unica sede didattica viene definita sede didattica principale. 3. La sede amministrativa e la principale o unica sede didattica devono essere possedute dall'ente in via esclusiva e devono essere ubicate nel medesimocomune della Regione. La sede amministrativa, l'aula generica ed il laboratorio di informatica possono essere ubicati anche in stabili diversi. 4. Ulteriori sedi didattiche possono essere possedute dall'ente anche in via non esclusiva e possono essere ubicate in altri comuni della Regione. 5. Le sedi didattiche destinate allo svolgimento di attivita' ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), devono essere possedute dall'ente in via esclusiva. 6. Tutte le sedi devono essere in regola con le disposizioni nel tempo vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attivita' svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni. 7. L'ente e' comunque responsabile della sicurezza di tutte le persone che frequentano le sedi, anche se si avvale di organizzazioni per la sicurezza esterne alla sua organizzazione. 8. La sede amministrativa, costituita dai locali deputati all'organizzazione ed alla gestione del servizio di formazione professionale: a) deve essere dotata di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio di formazione professionale, in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attivita' ivi realizzate; b) deve essere attrezzata ed organizzata in modo da rendere disponibili ed accessibili gli archivi documentali; c) qualora funga esclusivamente da sede amministrativa, deve avere una destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attivita' che vi si intende svolgere, riconducibile alla categoria «direzionale» di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Art. 73, comma 1, lettera d). 9. La sede didattica deputata all'effettiva erogazione del servizio di formazione professionale, costituita dalle singole aule, laboratori informatici e altri laboratori eventualmente richiesti, ovvero dall'insieme di tali strutture se ubicate nel medesimo stabile, deve: a) essere arredata con banchi e sedie rispondenti alle caratteristiche ergonomiche di cui alla normativa vigente; b) essere dotata di attrezzature coerenti ed adeguate alle attivita' formative che si intendono ivi erogare (lavagne luminose, lavagne a fogli mobili, proiettori, attrezzature ed arredi specifici, ecc.); c) avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducile alle categorie «direzionale», «opere pubbliche» o «opere di interesse pubblico» di cui rispettivamente alle lettere d), p) e q) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, Art. 73, comma 1, fatta eccezione per il settore «industria alberghiera e ristorazione» di cui all'allegato B, punto 18, per il quale e' ammessa la destinazione d'uso «alberghiera e ricettivo-complementare». 10. Nei laboratori informatici deve essere disponibile una postazione informatica per ogni allievo. Le postazioni informatiche devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad internet. 11. Tutti i laboratori devono essere dotati di arredi e attrezzature aggiornate e coerenti con il settore formativo di riferimento. 12. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo), l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive. 13. Qualora venga richiesto l'accreditamento per ambiti speciali, categoria a) dell'allegato A, l'ente deve disporre di aule, laboratori, laboratori informatici e dotazioni didattiche adeguate in rapporto alla disabilita' dell'utenza interessata. 14. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia As (Obbligo formativo per ambiti speciali), categoria a) dell'allegato A, l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive o di strutture di riabilitazione fisica. 15. Nel caso le attrezzature didattiche utilizzate presso le sedi accreditate non siano di proprieta' dell'ente, ovvero quando l'ente noleggi le suddette attrezzature separatamente dalle aule e dai laboratori, il concedente deve svolgere prevalentemente attivita' di commercializzazione di tali beni. La prevalente attivita' in capo al concedente deve risultare da idonea visura camerale. 16. Per ogni aula, laboratorio o laboratorio informatico e' riconosciuto un utilizzo massimo di 2500 ore all'anno; nel caso di sedi didattiche utilizzate in via non esclusiva, dal titolo di disponibilita' deve risultare il monte ore annuo di utilizzo di ciascuna aula, laboratorio o laboratorio informatico. 17. Nell'allegato D sono analiticamente esposte le caratteristiche che le sedi devono avere in base alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene, e sono elencati i documenti che l'ente deve produrre ai fini dell'accreditamento. Art. 9. Risorse umane 1. L'ente deve dimostrare la disponibilita' continuativa di un insieme di competenze professionali coerenti con il livello minimo di presidio dei seguenti processi organizzativi chiave (definito nucleo minimo): a) direzione, amministrazione e gestione di attivita' e risorse relative al funzionamento organizzativo della sede operativa; b) produzione ed erogazione dei servizi formativi. 2. Il nucleo minimo e' rapportato al volume di attivita' che l'ente si propone di realizzare nel corso dell'anno solare o formativo e non puo' essere vincolato ad attivita' diverse dalla formazione professionale. 3. Ogni sede operativa deve disporre di un documento in cui siano formalizzati i ruoli organizzativi ed i livelli di responsabilita' delle risorse professionali che operano con continuita' all'interno dell'ente, con l'indicazione, per ciascuna risorsa professionale, del contratto di lavoro posto in essere e della relativa durata. A tali fini si considera continuativa l'attivita' prestata per almeno complessive 600 ore uomo/anno. 4. Deve essere disponibile un archivio, costantemente aggiornato, dei curriculum vitae delle risorse professionali che operano all'interno dell'ente. Nella descrizione delle competenze ed abilita' i curriculum vitae devono tener conto anche dei requisiti di processo di cui all'allegato H. Ai curriculum vitae devono, inoltre, essere debitamente allegate le schede integrative di cui all'allegato E. 5. Nell'allegato E sono analiticamente descritti: a) la composizione del nucleo minimo per volumi di attivita'; b) i contenuti e le finalita' del documento di cui al comma 3; c) le posizioni e le competenze delle diverse risorse professionali; d) i descrittori minimi obbligatori del curriculum vitae e delle schede integrative di cui all'allegato E; e) l'elenco dei documenti da produrre ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo. Art. 10. Sistema di relazioni 1. L'ente deve dimostrare la disponibilita' di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico, secondo quanto illustrato nell'allegato F. 2. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) e B (Formazione superiore), l'ente deve dimostrare anche la disponibilita' di relazioni integrate tra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'Universita', secondo quanto illustrato nell'allegato G. Art. 11. Requisiti di processo 1. L'ente deve dimostrare, nei termini e nei modi analiticamente illustrati nell'allegato H, di aver impostato modalita' strutturate relativamente ai seguenti processi: a) analisi dei fabbisogni; b) progettazione degli interventi; c) erogazione del servizio; d) monitoraggio e valutazione; e) gestione delle risorse economiche; f) gestione del sistema informativo. Art. 12. Requisiti di risultato 1. I risultati ottenuti con l'attivita' di erogazione a terzi di formazione professionale sono misurati dagli indici di efficacia e di efficienza analiticamente descritti nell'allegato I, ove sono anche specificati, per ciascun indice, gli scostamenti ammessi. 2. A dimostrazione dell'effettivo raggiungimento degli indici di efficienza ed efficacia, alla domanda va allegata una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, mentre la documentazione di supporto va conservata presso la sede amministrativa dell'ente. 3. I requisiti di risultato non sono richiesti per l'accreditamento per ambiti speciali. 4. I requisiti di risultato relativi all'efficienza non sono richiesti per l'accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo), con esclusione dell'indicatore D, livello di soddisfazione dell'utenza, di cui all'allegato I. 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4, il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto a tutte le attivita' realizzate a peso dei contributi pubblici, va rilevato dall'ente mediante la somministrazione, in sede d'esame intermedio o finale, di un questionario col quale gli allievi esprimono il loro giudizio sull'adeguatezza, coerenza e qualita' delle iniziative in cui sono stati coinvolti, secondo quanto specificato nell'allegato I. 6. Con riferimento all'indicatore D relativo ai requisiti di risultato inerenti l'efficienza, di cui all'allegato I, l'ente, nell'ambito del processo di monitoraggio e valutazione di cui all'Art. 11, comma 1, lettera d), deve dimostrare di avere un dispositivo per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza secondo quanto specificato nell'allegato I. 7. I requisiti di risultati vanno presentati avuto riguardo all'attivita' conclusa nell'anno solare o formativo appena trascorso. Art. 13. Volume di attivita' 1. Il volume di attivita' che l'ente si propone di realizzare annualmente nella sede operativa deve essere coerente con la combinazione delle risorse strumentali ed umane di cui agli articoli 8 e 9. Art. 14. Domanda di accreditamento 1. La domanda di accreditamento, compilata secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata alla direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca - servizio affari generali, amministrativi e certificazione, via San Francesco, n. 37, 34133 Trieste di seguito denominato ufficio competente. 2. Nella domanda l'ente deve specificare la macrotipologia di accreditamento richiesta, il volume globale di attivita' formativa annuale previsto espresso in ore ed i settori formativi di intervento. Se richiede l'accreditamento per ambiti speciali, deve indicare anche le categorie di svantaggio per le quali intende candidare la propria sede operativa. 3. A pena di inammissibilita', la domanda deve essere contestualmente presentata in forma cartacea e su supporto informatico utilizzando la versione piu' aggiornata dei supporti informatici appositamente predisposti dall'ufficio competente; ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea. 4. La modulistica deve essere compilata in tutte le parti di pertinenza; le pagine che la compongono devono essere numerate in ordine progressivo. 5. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal presente regolamento. 6. L'ente puo' richiedere l'accreditamento per una o piu' sedi operative, purche' ciascuna sede risponda ai requisiti richiesti dal presente regolamento; in tale caso deve essere presentata una domanda unica, articolata in piu' parti. Art. 15. Procedure di accreditamento 1. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento si sviluppa attraverso le seguenti fasi: a) verifica di ammissibilita'; b) verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato. 2. La fase di cui al comma 1, lettera a) e' finalizzata ad accertare il possesso dei prerequisiti generali di cui all'Art. 6. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina l'inammissibilita' della domanda alla fase successiva. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i prerequisiti generali sono ammesse alla fase di cui al comma 1, lettera b). 3. La fase di cui al comma 1, lettera b) e' finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato. A tali fini si verifica la documentazione presentata e se ne analizzano i contenuti in rapporto alle prescrizioni del presente regolamento. La verifica dei requisiti e' completata con l'ispezione in sede. La mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti determina il rigetto della domanda. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti sono accolte. L'accoglimento della domanda determina l'accreditamento della sede operativa. 4. In tutte le fasi di verifica e' facolta' dell'ufficio competente richiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria, fissando un termine per l'adempimento. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. 5. Le verifiche sono effettuate dall'ufficio competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della sede operativa. 6. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 7. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento si conclude nel termine massimo di sette mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni. 8. L'esito del procedimento e' accertato con decreto del direttore del Servizio competente. 9. Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito elenco regionale con specificazione delle macrotipologie formative. Tale elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 16. Verifiche sul mantenimento dei requisiti 1. La Regione provvede a verificare annualmente presso le sedi, anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento. A tale proposito si rinvia a quanto disposto nell'Art. 20 in tema di obblighi a carico degli enti. Art. 17. Modifica dell'accreditamento 1. I termini dell'accreditamento di una sede operativa possono essere modificati, in aumento o in diminuzione, con riferimento al volume globale di attivita' formativa annuale previsto espresso in ore, alle macrotipologie, ai settori, ovvero, relativi alla sede amministrativa o alle sedi didattiche. 2. La modifica in aumento deve essere supportata da nuovi o maggiori requisiti. 3. La modifica in diminuzione consegue alla perdita o variazione in meno di uno o piu' dei requisiti di accreditamento. 4. Non sono considerate modifiche le variazioni rilevanti al fine del mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento, che non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1. 5. Ove si rendano necessari una modifica ai sensi del comma 1 ovvero una variazione ai sensi del comma 4, l'ente presenta apposita domanda di aggiornamento allegando la documentazione dovuta in ragione della modifica o variazione richiesta. 6. Per le ipotesi di cui al comma 5 si applicano, per quanto compatibili, le stesse procedure di cui all'Art. 15; terminate le verifiche, l'ufficio competente determina le nuove caratteristiche dell'accreditamento in rapporto alla nuova situazione intervenuta. Art. 18. Accreditamento provvisorio 1. Gli enti che non hanno mai svolto attivita' formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione, ovvero gli enti che nei diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento hanno svolto, a peso dei suddetti contributi, attivita' formative per un ammontare inferiore a complessive 500 ore, possono chiedere l'accreditamento provvisorio della sede operativa. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d). 2. L'ente che presenta domanda di accreditamento provvisorio non e' tenuto a dimostrare il possesso: a) del prerequisito generale di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d) (effettiva erogazione a terzi di formazione professionale finanziata dalla Regione); b) di una certificazione del sistema della Qualita' come previsto all'Art. 6, comma 1, lettera h). In tal caso l'ente deve disporre di un manuale della Qualita' che attesti l'esistenza di livelli organizzativi idonei a garantire il possesso dei requisiti di processo di cui all'Art. 11 e relativo allegato H; c) dei requisiti di risorsa di cui all'Art. 10 (sistema di relazioni); d) dei requisiti di risultato di cui all'Art. 12 (indici di efficienza ed efficacia). 3. L'accreditamento provvisorio puo' essere richiesto al massimo per due macrotipologie formative. 4. L'accreditamento provvisorio e' rilasciato per un periodo di diciotto mesi. 5. Le sedi operative accreditate provvisoriamente sono inserite in un'apposita sezione dell'elenco regionale di cui all'Art. 15, comma 9. 6. Entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio, l'ente interessato puo' chiedere l'accreditamento definitivo della propria sede operativa, presentando apposita domanda corredata dalla documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accreditamento. 7. Ai fini di cui al comma 6: a) l'ente deve aver svolto nei diciotto mesi di accreditamento provvisorio almeno 500 ore di attivita' formativa sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte ore si applicano i criteri di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d); b) l'ente, qualora non risulti esonerato ai sensi dell'Art. 7, comma 3, deve aver ottenuto la certificazione del proprio sistema della Qualita'. 8. L'ente e' peraltro esonerato dal produrre la documentazione gia' presentata in occasione dell'accreditamento provvisorio, riguardante i prerequisiti generali previsti dall'Art. 6 ed i requisiti previsti dall'Art. 8 che non hanno subito modifiche; a tale fine va allegata alla domanda specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale. 9. L'accreditamento provvisorio si intende prorogato fino al completamento dell'istruttoria per la concessione dell'accreditamento definitivo. 10. Alla domanda di accreditamento definitivo si applicano le procedure previste dagli articoli 14 e 15. Qualora tutte le verifiche diano esito positivo, l'accreditamento definitivo viene concesso a far data dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio. 11. Alla domanda di accreditamento presentata oltre i termini previsti dal comma 6 del presente articolo non si applicano ne' le procedure semplificate previste dal comma 8 ne' la proroga prevista dal comma 9. 12. Qualora, per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo, non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a), l'ente interessato puo' chiedere la proroga dell'accreditamento provvisorio per ulteriori sei mesi. La domanda di proroga deve essere presentata entro la scadenza del primo accreditamento provvisorio e deve essere motivata. 13. La proroga dell'accreditamento provvisorio di cui al comma 12 puo' essere richiesta una sola volta. 14. Entro la scadenza dei sei mesi di proroga di cui al comma 12, l'ente puo' chiedere l'accreditamento definitivo secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8, si applicano alla proceduta le disposizioni di cui ai comini 9, 10 e 11. 15. Nel caso allo scadere dei diciotto mesi non sussistano in capo all'ente i requisiti necessari per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo di cui al comma 6, ovvero, per la presentazione della domanda di proroga di cui al comma 12, l'ente decade dall'accreditamento. 16. Nel caso in cui allo scadere dei sei mesi di proroga di cui al comma 12, non sussistano ancora le condizioni per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo l'ente decade dall'accreditamento. 17. Nelle ipotesi di cui ai commi 15 e 16 l'ente decaduto dall'accreditamento puo' completare esclusivamente le attivita' formative gia' avviate. 18. Nell'ipotesi di cui al comma 15, l'ente puo' ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio. 19. Nell'ipotesi di cui al comma 16, l'ente puo' ripresentare domanda di accreditamento solamente dopo che sia decorso un anno dalla scadenza della proroga di sei mesi dell'accreditamento provvisorio. Art. 19. Sede didattica occasionale 1. In ragione di specifiche esigenze dell'utenza, i progetti formativi possono prevedere l'utilizzo di sedi didattiche occasionali, che devono possedere i medesimi requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dal presente regolamento per le sedi didattiche accreditate. L'ente e' tenuto a motivare il ricorso alla sede occasionale ed a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformita' della sede occasionale medesima alle specifiche previsioni del presente regolamento. 2. La sede didattica si definisce occasionale quando l'ente la utilizza, nell'arco dell'anno solare o formativo di riferimento, sino ad un massimo di 600 ore complessive, escluso l'eventuale stage. Superato detto monte ore annuo deve essere presentata domanda di accreditamento secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15. 3. Nelle aree montane e pedemontane della Regione, individuate con deliberazione giuntale n. 3303/2000, e' possibile avvalersi di sedi occasionali senza limitazione di monte ore annuo di utilizzo. 4. Salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati dall'ufficio competente, l'utilizzo di sedi didattiche occasionali non e' ammesso: a) per la macrotipologia A (Obbligo formativo) di cui all'Art. 3, comma 1; b) per gli ambiti speciali, categoria a), di cui all'Art. 3, comma 2, e relativo allegato A, nell'ambito di tutte le macrotipologie ivi indicate. 5. Gli enti accreditati provvisoriamente non possono utilizzare sedi didattiche occasionali. 6. Gli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti formativi possono escludere l'utilizzo di sedi didattiche occasionali. 7. E' facolta' dell'ufficio competente verificare la conformita' delle sedi occasionali alle specifiche previsioni del presente regolamento. 8. Qualora l'esito delle verifiche effettuate sulle sedi didattiche occasionali evidenzi l'assenza di uno o piu' requisiti minimi, l'ufficio competente fissa le prescrizioni ed un termine per il loro adempimento, entro il quale l'ente puo' presentare anche eventuali osservazioni. In caso di mancato rispetto o del termine o delle prescrizioni, ovvero in caso di valutazione negativa delle osservazioni pervenute dall'ente, oppure nel caso le carenze riscontrate non siano sanabili in tempi compatibili con quelli previsti per la realizzazione dell'attivita', e' facolta' della direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, di seguito denominata direzione competente, sospendere o revocare le attivita' formative sostenute dal contributo assegnato all'ente, individuando, se del caso, un altro ente idoneo ad attuare le iniziative medesime, agendo, comunque, anche con riguardo all'individuazione della nuova sede di svolgimento, nell'interesse dell'utenza coinvolta. Art. 20. Obblighi degli enti titolari di sedi operative accreditate 1. L'ente titolare di sedi operative accreditate ha l'obbligo di comunicare, presentando apposita domanda di aggiornamento: a) le variazioni apportate allo statuto; b) le variazioni intervenute nella composizione dell'organo esecutivo, allegando la documentazione necessaria in relazione alle previsioni dell'Art. 6; c) ogni altra variazione diversa dalle modifiche previste dall'Art. 17. 2. Ove nulla osti, l'ufficio competente prende nota delle variazioni di cui al comma 1 e, se necessario in relazione alla natura della variazione, procede alle verifiche di competenza ai fini della conferma o meno dell'accreditamento. 3. L'ente, prima della scadenza della documentazione riguardante la disponibilita' in via esclusiva delle risorse strumentali di cui all'Art. 8, comma 3, deve far pervenire all'ufficio competente il rinnovo dei titoli medesimi, che dovranno garantire l'assenza di interruzioni nella fruizione delle sedi in questione. 4. Dal primo esercizio sociale successivo alla concessione dell'accreditamento, anche provvisorio, l'ente deve adottare un piano dei conti con voci di costo dettagliate riconducibili alle voci di spesa rendicontabili ai fini dei finanziamenti gestiti dalla direzione competente. 5. Annualmente, entro il 31 luglio, con riferimento all'anno formativo o solare appena trascorso, a partire dal secondo anno successivo a quello in cui e' stato concesso l'accreditamento, l'ente titolare di sedi operative accreditate deve depositare presso l'ufficio competente: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento; b) l'ultimo bilancio in forma U.E. approvato corredato da: 1) situazione economico-contabile redatta sulla base del piano dei conti di cui al comma 4, con prospetto di riclassificazione; 2) prospetto di ripartizione delle singole voci di costo sui progetti gestiti dall'ente nel periodo di riferimento; 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la ripartizione delle spese esposte a bilancio in base alle fonti di finanziamento; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai livelli di efficacia ed efficienza descritti nell'allegato I; la documentazione di supporto deve essere conservata presso la sede amministrativa dell'ente; d) una relazione illustrativa dei risultati rilevati ai sensi dell'Art. 12, commi 5, 6 e 7. 6. Gli enti che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'Art. 9, lettere e) ed f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, annualmente, entro il 31 luglio devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei vincoli di cui all'Art. 10, commi 7 ed 8 della medesima legge regionale n. 76/1982 con riferimento alle attrezzature, agli arredi tecnico didattici ed alle sedi acquistate o realizzate con i citati contributi. Art. 21. Verifiche e ispezioni 1. E' facolta' dell'ufficio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento, anche mediante ispezioni presso le sedi, e richiedere dettagli ed integrazioni dei documenti prodotti. 2. In occasione delle verifiche devono essere disponibili in sede i documenti utilizzati a supporto della richiesta di accreditamento. 3. L'Ufficio competente procede alle verifiche direttamente o avvalendosi di soggetti esterni specializzati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari di sedi operative accreditate. 4. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attivita' ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell'ambito delle attivita' regionali di formazione professionale. 5. Annualmente la direzione competente verifica la coerenza del volume globale di attivita' formativa espresso in ore effettivamente svolto dall'ente rispetto alle risorse umane impiegate dall'ente medesimo. Al fine del computo del volume globale di attivita' si tiene conto dei corsi conclusi nell'anno formativo o solare precedente a quello in cui si procede alla verifica, avuto riguardo all'attivita' formativa in senso stretto, di cui all'Art. 37, comma 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. di data 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni recante norme per l'attuazione del programma operativo regionale dell'obiettivo 3; ai fini del calcolo del monte ore, le ore relative ai tirocini formativi sono computate al 5% (cinque per cento). Art. 22. Revoca dell'accreditamento 1. L'accreditamento delle sedi operative viene revocato ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, Art. 20 (Ordinamento della formazione professionale) nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento riscontrata a seguito di verifiche; b) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, quando l'ente, nei casi consentiti, ha fatto ricorso a sedi didattiche occasionali che, per tre volte, anche non consecutive, ad esito delle verifiche effettuate per accertare la loro conformita' alle prescrizioni del presente regolamento, sono risultate difformi ai requisiti richiesti e l'ente non ha regolarizzato la situazione adempiendo alle prescrizioni nei termini fissati; 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il direttore dell'ufficio competente, assegna all'ente un termine di sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni o, ove possibile, per la regolarizzazione dei requisiti richiesti. In caso di mancato rispetto del termine, ovvero, in caso di valutazione negativa delle osservazioni eventualmente pervenute dall'ente, l'accreditamento e' revocato. 3. Nei casi di revoca dell'accreditamento, e' facolta' della direzione competente sospendere o revocare le attivita' formative eventualmente gia' affidate in gestione all'ente sanzionato, individuando, se del caso, altro ente idoneo ad attuare le stesse ed agendo, comunque, nell'interesse dell'utenza beneficiaria delle azioni formative. Art. 23. Norme transitorie 1. Entro la scadenza dell'accreditamento provvisorio gia' ottenuto, gli enti titolari di sedi operative accreditate in via provvisoria ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002, devono presentare all'ufficio competente: a) i documenti elencati nell'allegato C, punti 2), 3), 4), 5) e 6); b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti relativi ai livelli di efficacia (di cui all'allegato I, indicatori A, B e C) ed efficienza (di cui all'allegato I, indicatori A, B e C) maturati ed al sistema di relazioni attivato nel corso del biennio di accreditamento provvisorio; c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che l'ente dispone di un manuale della qualita' conforme ai requisiti di cui all'Art. 6, comma 1, lettera h); il manuale della Qualita' deve essere disponibile presso la sede amministrativa. 2. L'accreditamento provvisorio gia' ottenuto si intende prorogato per il tempo necessario al completamento della fase istruttoria relativa alla valutazione dei documenti presentati ai sensi del comma 1. 3. In caso di esito positivo dell'istruttoria attivata per la valutazione dei requisiti indicati al comma 1, l'accreditamento e' prorogato di un anno dalla data di scadenza dell'accreditamento provvisorio. 4. In caso di esito negativo dell'istruttoria attivata per la valutazione dei requisiti indicati al comma 1, l'accreditamento non e' prorogato. Gli enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative in corso alla data del decreto di accertamento dell'esito negativo dell'istruttoria. 5. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata al comma 1 entro il termine ivi fissato, gli enti titolari di sedi operative accreditate in via provvisoria ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 decadono dall'accreditamento. Gli enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative in corso alla data di scadenza dell'accreditamento provvisorio ottenuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002. 6. Entro la scadenza dell'accreditamento gia' ottenuto, gli i enti titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 e gli enti che hanno ottenuto la proroga dell'accreditamento provvisorio ai sensi del comma 3, possono presentare una nuova domanda di accreditamento, adeguando i requisiti delle proprie sedi operative alle disposizioni del presente regolamento. 7. Gli enti di cui al precedente comma che presentano domanda di accreditamento definitivo prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono trasmettere al competente ufficio la certificazione del proprio sistema della qualita' rispondente alle disposizioni di cui all'Art. 7, ovvero, qualora il processo per il rilascio della certificazione del sistema della qualita' sia ancora in corso, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante attestante che il processo di certificazione e' ancora in corso e che l'ente dispone di un manuale della qualita' conforme ai requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera h). Il manuale della qualita' deve essere disponibile presso la sede amministrativa. Ove il processo di certificazione sia ancora in corso e sia verificata la sussistenza di tutti gli altri requisiti, la domanda di accreditamento e' accolta sotto condizione risolutiva. Qualora l'ente, allo scadere dei ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, non presenti la certificazione del proprio sistema della qualita', l'ente medesimo decade dall'accreditamento e puo' soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. 8. Trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'accreditamento definitivo, gli enti devono trasmettere all'ufficio competente la certificazione del proprio sistema della Qualita' rispondente alle disposizioni di cui all'Art. 7. 9. Dopo la scadenza dell'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002, gli enti interessati possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza, l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. 10. In caso di esito positivo dell'istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l'accreditamento previsto dal presente regolamento e' concesso dalla data del decreto con cui si accerta il possesso dei requisiti richiesti. 11. In caso di esito negativo dell'istruttoria attivata per la valutazione della domanda di cui al comma 6, l'accreditamento non e' concesso. Gli enti interessati possono concludere soltanto le attivita' formative di cui al comma 9, eventualmente ancora in corso alla data del decreto di accertamento dell'esito negativo dell'istruttoria. 12. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 6 entro il termine ivi fissato, gli enti interessati possono soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata entro la suddetta scadenza l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. 13. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la scadenza dell'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, gli enti interessati possono presentare esclusivamente domande di aggiornamento tese a garantire il mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento posseduti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. 14. Eventuali domande di aggiornamento dell'accreditamento tese a modificare o ampliare l'accreditamento ottenuto ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, possono essere presentate soltanto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. Per modifica dell'accreditamento si intende la variazione delle macrotipologie formative, dei settori formativi, del monte ore complessivo per ciascuna macrotipologia o delle strutture logistiche destinate alle attivita' formative; per ampliamento dell'accreditamento si intende la variazione tesa ad aggiungere macrotipologie di accreditamento, settori formativi, ore formative o strutture logistiche destinate alle attivita' formative, ulteriori rispetto a quanto previsto nell'accreditamento gia' ottenuto o prorogato. 15. Sino al 31 dicembre 2006 nei laboratori informatici deve essere disponibile almeno una postazione informatica ogni due allievi. Le postazioni informatiche devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad internet. 16. Gli enti titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 e gli enti che hanno ottenuto la proroga dell'accreditamento provvisorio ai sensi del comma 3, il cui accreditamento scade successivamente al 1° gennaio 2007, devono adeguare i propri laboratori informatici alle prescrizioni dell'Art. 8, comma 10, entro la data di presentazione della domanda di accreditamento ai sensi del presente regolamento. 17. Gli enti titolari di sedi operative accreditate, anche in via provvisoria, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002 nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali), che alla data di entrata in vigore del presente regolamento applicano un C.C.N.L. diverso da quello della formazione professionale, possono continuare ad avvalersi ditale C.C.N.L. purche' lo stesso implichi un trattamento di maggior favore rispetto al contratto previsto all'Art. 6, comma 1, lettera f). 18. L'accreditamento nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) e' sospeso sino a completa definizione della disciplina in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. E fatto salvo l'accreditamento gia' concesso nelle suddette macrotipologie alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A detto accreditamento si applicano, ai fini del rinnovo o del mantenimento, le procedure previste da questo regolamento. Art. 24. Disposizioni finali 1. La documentazione allegata alla domanda di accreditamento o di aggiornamento e' restituita all'ente, dopo sei mesi dalla notifica dell'eventuale provvedimento di diniego dell'accreditamento. 2. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento devono essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Art. 47. 3. Per le attivita' formative rivolte ad apprendisti trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0168/Pres. Art. 25. A b r o g a z i o n e 1. Il regolamento recante «Disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative di soggetti che svolgono attivita' di formazione professionale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres. di data 9 luglio 2002, e' abrogato. Art. 26. Entra in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'Art. 8, comma 10, che entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2007, fatto salvo qunato disposto all'Art. 23, comma 16. Visto, il Presidente: Illy