Legge  regionale  n.  76/1982,  recante  ordinamento della formazione
   professionale,   articoli 17,   18,   19  e  20.  Regolamento  per
   l'accreditamento  delle  sedi  operative degli enti che gestiscono
   nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale
   finanziate con risorse pubbliche.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente regolamento, in attuazione della legge regionale
16 novembre  1982, n. 76, ordinamento della formazione professionale,
articoli dal 17 al 20, ed in conformita' alle previsioni dell'accordo
Stato-regioni  del  1° agosto 2002 disciplina il sistema regionale di
accreditamento  delle  sedi  operative  degli  enti  che svolgono nel
territorio  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito
denominata  Regione,  attivita' di formazione professionale sostenute
da contributi pubblici.
    2.   L'accreditamento   e'  rivolto  ad  introdurre  nel  sistema
regionale  della formazione professionale standard minimi di qualita'
al  fine  di garantire ai destinatari dei servizi un adeguato livello
di   offerta   formativa,   sotto   il   profilo   dell'efficacia   e
dell'efficienza,  e  perseguire  la finalita' di realizzare politiche
pubbliche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  nel  territorio della
Regione.
                               Art. 2.
              Destinatari e oggetto dell'accreditamento
    1.   Sono   tenuti   all'accreditamento  gli  enti  pubblici  non
territoriali  ed  in particolare le istituzioni scolastiche di scuola
secondaria   superiore   ed  i  centri  territoriali  permanenti  per
l'istruzione  e  la formazione in eta' adulta, e gli enti privati che
gestiscono  nel  territorio  della  Regione  attivita'  di formazione
professionale finanziate con risorse pubbliche.
    2. Non sono tenuti all'accreditamento:
      a) gli enti che svolgono attivita' formative rivolte al proprio
personale;
      b) le  imprese  anche  qualora  mettano a disposizione i propri
locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio;
      c) le Universita'.
    3. Sono oggetto di accreditamento le sedi operative degli enti di
cui al comma 1.
    4.   Per   sede   operativa   si  intende  l'insieme  della  sede
amministrativa  e  della  sede  didattica, corredate dalle necessarie
risorse   strumentali,   umane   e  relazionali,  ubicate  tutte  nel
territorio della Regione, finalizzate all'organizzazione, gestione ed
erogazione del servizio di formazione professionale.
    5.  Per  sede  amministrativa  si  intende  la struttura deputata
all'organizzazione  ed  alla  gestione  del  servizio  di  formazione
professionale.
    6.   Per   sede   didattica  si  intende  la  struttura  deputata
all'effettiva erogazione del servizio di formazione professionale.
                               Art. 3.
                  Macrotipologie di accreditamento
    1.  L'accreditamento  puo'  essere richiesto per una o piu' delle
seguenti macrotipologie formative:
      a) A (Obbligo formativo): comprende i percorsi che assolvono il
diritto-dovere   di  istruzione  e  formazione  professionale,  anche
integrati,   realizzati  nel  sistema  dell'istruzione  e  formazione
professionale;
      b) B    (Formazione   superiore):   comprende   la   formazione
post-obbligo formativo e l'alta formazione relativa ad interventi sia
all'interno che successivi ai cicli universitari;
      c) C (Formazione continua e permanente): comprende le attivita'
destinate  a  soggetti  non  piu'  in obbligo formativo, occupati, in
cassa integrazione e mobilita', inoccupati, inattivi e disoccupati.
    2.   Per  gestire  attivita'  formative  rivolte  alle  categorie
svantaggiate   di   cui   all'allegato A   e'   necessario   ottenere
l'accreditamento per ambiti speciali; tale accreditamento puo' essere
richiesto per una o piu' delle seguenti macrotipologie:
      a) As (Obbligo formativo per ambiti speciali);
      b) Bs (Formazione superiore per ambiti speciali);
      c) Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali).
    3.  L'accreditamento  per  ambiti speciali di cui al comma 2 puo'
essere richiesto per una o piu' delle categorie svantaggiate elencate
nell'allegato A.
    4.  Negli  avvisi  pubblici  per  la  realizzazione  di attivita'
formative   viene   indicata   la  macrotipologia  di  accreditamento
richiesta per ogni azione prevista.
    5. Le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore ed i
centri  territoriali  permanenti  per l'istruzione e la formazione in
eta'   adulta  possono  richiedere  soltanto  l'accreditamento  nelle
macrotipologie  B  (Formazione  superiore) e C (Formazione continua e
permanente)  di  cui al comma 1 e nelle macrotipologie Bs (Formazione
superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente
per ambiti speciali) di cui al comma 2.
                               Art. 4.
              Settori formativi ed attivita' formativa
    1.  Nell'ambito  di ciascuna macrotipologia l'attivita' formativa
puo'  essere  svolta  in  uno  o  piu' dei settori formativi elencati
nell'allegato B,  dove  sono  altresi'  specificati  i casi in cui e'
obbligatoria la dotazione di un laboratorio.
    2.   L'ente   puo'  essere  accreditato  per  svolgere  attivita'
formativa teorica o teorica e pratica.
    3.  Nei  settori per i quali e' previsto l'obbligo di disporre di
un  laboratorio,  l'accreditamento nell'ambito delle macrotipologie A
(Obbligo  formativo)  ed  As  (Obbligo formativo per ambiti speciali)
puo'  essere  concesso  esclusivamente  agli  enti  che richiedono di
svolgere attivita' sia teorica che pratica.
                               Art. 5.
                     Requisiti di accreditamento
    1.   Ai   fini   dell'accreditamento,  l'ente  deve  possedere  e
dimostrare:
      a) i prerequisiti generali di cui all'Art. 6;
      b) i  requisiti  di  risorsa  di cui all'Art. 8, riguardanti le
strutture,  gli  arredi e le attrezzature, all'Art. 9, riguardanti le
risorse umane ed all'Art. 10, riguardanti il sistema di relazioni;
      c) i requisiti di processo di cui all'Art. 11;
      d) i requisiti di risultato comprendenti i livelli di efficacia
e  di  efficienza  di  cui  all'Art.  12,  salvo  il  caso  di cui al
successivo comma 4.
    2.   I   requisiti  sotto  elencati  devono  essere  posseduti  e
dimostrati   per  ciascuna  delle  macrotipologie  di  accreditamento
richiesta:
      a) i   requisiti  di  risorsa  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettera b) e di cui all'Art. 10;
      b) i  requisiti  di  processo  di  cui  all'Art.  11,  comma 1,
lettere a), b), c) e d);
      c) i  requisiti  di risultato di cui all'Art. 12, salvo il caso
di cui al successivo comma 4.
    3.  Nel caso di accreditamento per ambiti speciali sono richiesti
requisiti  aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle
attrezzature  ed  alle  risorse  umane  di  cui  agli articoli 8 e 9,
secondo quanto analiticamente esposto negli allegati D ed E.
    4. I requisiti di risultato di cui all'Art. 12 non sono richiesti
in caso di accreditamento per ambiti speciali.
                               Art. 6.
               Prerequisiti generali di accreditamento
    1. I prerequisiti generali per l'accreditamento sono:
      a) atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico
o di scrittura privata autenticata o registrata;
      b) esplicita previsione, tra le finalita' statutarie, da almeno
due anni, dell'erogazione a terzi di formazione professionale;
      c) esplicita  previsione statutaria dell'assenza dello scopo di
lucro,  con  espresso  divieto  di  ripartizione, anche indiretta, di
utili  sia  nel  corso  della  vita che all'atto dello scioglimento o
della  cessazione  dell'ente, nonche' espresso divieto di presenza di
soci   sovventori   nella   compagine   sociale  e  di  azionisti  di
partecipazione cooperativa;
      d) effettiva  erogazione  a  terzi  di formazione professionale
sostenuta  da  contributi  pubblici  gestiti  dalla  Regione  per  un
ammontare  di almeno 500 ore complessive, nel corso dei diciotto mesi
precedenti  la  presentazione della domanda; per il calcolo del monte
ore  si tiene conto dei corsi conclusi nei diciotto mesi considerati,
avuto  riferimento  all'attivita'  formativa in senso stretto, di cui
all'Art.  37,  comma 4  del  regolamento  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0125/Pres.  di  data 20 aprile 2001 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   recante   norme  per
l'attuazione  del programma operativo regionale dell'obiettivo 3; per
gli stessi fini, le ore relative ai tirocini formativi sono computate
al 5%;
      e) affidabilita'   economico-finanziaria   e   patrimonio   non
negativo,  ricavabili  da  un  bilancio  redatto secondo lo schema UE
supportato da un sistema di contabilita' ordinaria ovvero, in caso di
enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche, dai documenti
contabili previsti dalle norme di riferimento;
      f) rispetto   degli  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi;
inoltre,  per  gli  enti  che  si  candidano all'accreditamento nelle
macrotipologie  A  (Obbligo  formativo)  ed As (Obbligo formativo per
ambiti  speciali), applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro della formazione professionale;
      g) affidabilita'  del  legale  rappresentante  e dei componenti
dell'organo   esecutivo   che,  all'atto  della  presentazione  della
domanda, non devono:
        1)  aver  subito  condanne  per  reati contro il patrimonio e
contro la pubblica amministrazione;
        2) aver patteggiato la pena ai sensi dell'Art. 444 del codice
di  procedura  penale  per  i  reati contro il patrimonio e contro la
pubblica  amministrazione  nei  cinque  anni  precedenti  la  data di
presentazione della domanda di accreditamento;
        3)  essere  stati  dichiarati  falliti,  o avere in corso una
procedura fallimentare;
      h) presenza  di  una certificazione del sistema della qualita',
in  base  alle  norme  UNI  EN  ISO  9001:2000 e successive modifiche
rilasciata  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'Art. 7, commi 1 e 2,
fatto  salvo  quanto disposto al medesimo Art. 7, comma 3; in sede di
accreditamento  provvisorio,  di  cui  all'Art. 18, e' sufficiente la
presenza  di  un  manuale  della  qualita' che attesti l'esistenza di
livelli organizzativi idonei a garantire il possesso dei requisiti di
processo  di  cui all'Art. 11 e relativo allegato H. Il Manuale della
Qualita'  e'  propedeutico  all'ottenimento di una certificazione del
sistema  della  Qualita'  in  base  alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e
successive modifiche, secondo quanto previsto all'Art. 7.
    2. Nell'allegato C sono elencati i documenti da presentare per la
dimostrazione  del  possesso  dei  prerequisiti  di  cui  al presente
articolo.
    3.  Per le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore
ed  i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione
in eta' adulta, i prerequisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
del  presente  articolo,  sono  soddisfatti  con la presentazione del
provvedimento   formale  di  riconoscimento  dell'autonomia  e  della
personalita'  giuridica  emanato  dal  dirigente dell'amministrazione
scolastica periferica ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente
della   Repubblica   n.   233/1998.  Non  e'  pertanto  richiesta  la
documentazione di cui al punto 1) dell'allegato C).
                               Art. 7.
              Certificazione del sistema della Qualita'
    1.  La  certificazione  del  sistema  della  Qualita' deve essere
rilasciata  da organismi di certificazione dei sistemi della qualita'
nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA)
accreditati  da SINCERT o da altri organismi equivalenti fmnatari del
MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
    2.  Nel  sistema  della  Qualita'  devono  essere previste idonee
procedure  di  conformita' al presente regolamento con riferimento ai
requisiti  elencati e descritti agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12
e  relativi  allegati.  Le  suddette  procedure di conformita' devono
garantire  che nel sistema della Qualita' siano recepiti i documenti,
i  parametri,  i  requisiti  minimi  ed  i  livelli  di soglia minimi
specificamente previsti dai citati articoli e nei relativi allegati.
    3.  Non  sono  tenuti  ad acquisire la certificazione del sistema
della Qualita' gli enti che presentano domanda di accreditamento solo
per  ambiti  speciali  con riferimento ad un massimo di due categorie
svantaggiate.
    4.  Gli  enti  di  cui  al comma 3 devono comunque disporre di un
manuale  della  Qualita'  nei  termini  di  cui  all'Art. 6, comma 1,
lettera h).
                               Art. 8.
                  Strutture, arredi e attrezzature
    1.   L'ente   deve  dimostrare  di  avere  la  disponibilita'  di
strutture,  arredi e attrezzature, ubicate tutte nel territorio della
Regione,  adeguate in rapporto all'attivita' che intende realizzare e
non vincolate ad attivita' diverse dalla formazione professionale.
    2.  La  sede  operativa  oggetto  di  accreditamento  deve essere
costituita da una sede amministrativa e da almeno una sede didattica,
composta  quantomeno  da  un'aula  generica  e  da  un laboratorio di
informatica  ubicati  anche in stabili diversi. La prima o unica sede
didattica viene definita sede didattica principale.
    3.  La sede amministrativa e la principale o unica sede didattica
devono  essere  possedute  dall'ente in via esclusiva e devono essere
ubicate  nel  medesimocomune  della  Regione. La sede amministrativa,
l'aula  generica  ed  il  laboratorio  di  informatica possono essere
ubicati anche in stabili diversi.
    4.  Ulteriori  sedi didattiche possono essere possedute dall'ente
anche  in  via non esclusiva e possono essere ubicate in altri comuni
della Regione.
    5.  Le  sedi  didattiche  destinate allo svolgimento di attivita'
ricomprese  nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo
formativo  per ambiti speciali), devono essere possedute dall'ente in
via esclusiva.
    6.  Tutte le sedi devono essere in regola con le disposizioni nel
tempo   vigenti  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene,  per  quanto
applicabili  in  relazione  all'attivita'  svolta ed alla presenza di
lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni.
    7.  L'ente  e'  comunque responsabile della sicurezza di tutte le
persone che frequentano le sedi, anche se si avvale di organizzazioni
per la sicurezza esterne alla sua organizzazione.
    8.   La  sede  amministrativa,  costituita  dai  locali  deputati
all'organizzazione  ed  alla  gestione  del  servizio  di  formazione
professionale:
      a) deve  essere  dotata  di  arredi  e  attrezzature  idonee  a
consentire  un'efficiente  ed  efficace organizzazione e gestione del
servizio  di  formazione  professionale,  in  funzione  del numero di
dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attivita' ivi realizzate;
      b) deve  essere  attrezzata  ed  organizzata in modo da rendere
disponibili ed accessibili gli archivi documentali;
      c) qualora  funga  esclusivamente  da sede amministrativa, deve
avere  una  destinazione  d'uso appropriata in rapporto all'attivita'
che   vi   si   intende   svolgere,   riconducibile   alla  categoria
«direzionale»  di  cui  alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,
Art. 73, comma 1, lettera d).
    9.  La  sede  didattica  deputata  all'effettiva  erogazione  del
servizio  di formazione professionale, costituita dalle singole aule,
laboratori  informatici  e  altri laboratori eventualmente richiesti,
ovvero  dall'insieme  di  tali  strutture  se  ubicate  nel  medesimo
stabile, deve:
      a) essere   arredata   con  banchi  e  sedie  rispondenti  alle
caratteristiche ergonomiche di cui alla normativa vigente;
      b) essere  dotata  di  attrezzature  coerenti  ed adeguate alle
attivita'  formative  che si intendono ivi erogare (lavagne luminose,
lavagne a fogli mobili, proiettori, attrezzature ed arredi specifici,
ecc.);
      c) avere   la   destinazione   d'uso  appropriata  in  rapporto
all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura
dell'immobile,   riconducile  alle  categorie  «direzionale»,  «opere
pubbliche»  o  «opere  di  interesse pubblico» di cui rispettivamente
alle  lettere d),  p) e q) della legge regionale 19 novembre 1991, n.
52,  Art.  73,  comma 1,  fatta  eccezione  per il settore «industria
alberghiera  e  ristorazione» di cui all'allegato B, punto 18, per il
quale    e'    ammessa   la   destinazione   d'uso   «alberghiera   e
ricettivo-complementare».
    10.  Nei  laboratori  informatici  deve  essere  disponibile  una
postazione  informatica  per ogni allievo. Le postazioni informatiche
devono essere efficienti, multimediali, collegate in rete locale e ad
internet.
    11.   Tutti  i  laboratori  devono  essere  dotati  di  arredi  e
attrezzature  aggiornate  e  coerenti  con  il  settore  formativo di
riferimento.
    12. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia
A  (Obbligo  formativo),  l'ente  deve  disporre,  anche  in  via non
esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.
    13. Qualora venga richiesto l'accreditamento per ambiti speciali,
categoria   a)   dell'allegato A,   l'ente  deve  disporre  di  aule,
laboratori, laboratori informatici e dotazioni didattiche adeguate in
rapporto alla disabilita' dell'utenza interessata.
    14. Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia
As   (Obbligo   formativo   per   ambiti   speciali),   categoria  a)
dell'allegato A, l'ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di
aree   ricreative   o   di  strutture  sportive  o  di  strutture  di
riabilitazione fisica.
    15. Nel caso le attrezzature didattiche utilizzate presso le sedi
accreditate  non  siano di proprieta' dell'ente, ovvero quando l'ente
noleggi  le  suddette  attrezzature  separatamente  dalle  aule e dai
laboratori,  il concedente deve svolgere prevalentemente attivita' di
commercializzazione  di tali beni. La prevalente attivita' in capo al
concedente deve risultare da idonea visura camerale.
    16.  Per  ogni  aula,  laboratorio  o  laboratorio informatico e'
riconosciuto  un  utilizzo  massimo di 2500 ore all'anno; nel caso di
sedi  didattiche  utilizzate  in  via  non  esclusiva,  dal titolo di
disponibilita'  deve  risultare  il  monte  ore  annuo di utilizzo di
ciascuna aula, laboratorio o laboratorio informatico.
    17.    Nell'allegato D    sono    analiticamente    esposte    le
caratteristiche  che  le  sedi devono avere in base alle disposizioni
vigenti  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene,  e  sono  elencati i
documenti che l'ente deve produrre ai fini dell'accreditamento.
                               Art. 9.
                            Risorse umane
    1.  L'ente  deve  dimostrare la disponibilita' continuativa di un
insieme di competenze professionali coerenti con il livello minimo di
presidio  dei seguenti processi organizzativi chiave (definito nucleo
minimo):
      a) direzione, amministrazione e gestione di attivita' e risorse
relative al funzionamento organizzativo della sede operativa;
      b) produzione ed erogazione dei servizi formativi.
    2.  Il  nucleo  minimo  e'  rapportato al volume di attivita' che
l'ente  si  propone  di  realizzare  nel  corso  dell'anno  solare  o
formativo  e  non  puo'  essere  vincolato ad attivita' diverse dalla
formazione professionale.
    3. Ogni sede operativa deve disporre di un documento in cui siano
formalizzati  i  ruoli  organizzativi ed i livelli di responsabilita'
delle  risorse  professionali che operano con continuita' all'interno
dell'ente, con l'indicazione, per ciascuna risorsa professionale, del
contratto  di  lavoro posto in essere e della relativa durata. A tali
fini  si  considera  continuativa  l'attivita'  prestata  per  almeno
complessive 600 ore uomo/anno.
    4. Deve essere disponibile un archivio, costantemente aggiornato,
dei   curriculum   vitae  delle  risorse  professionali  che  operano
all'interno dell'ente. Nella descrizione delle competenze ed abilita'
i curriculum vitae devono tener conto anche dei requisiti di processo
di  cui  all'allegato H.  Ai curriculum vitae devono, inoltre, essere
debitamente allegate le schede integrative di cui all'allegato E.
    5. Nell'allegato E sono analiticamente descritti:
      a) la composizione del nucleo minimo per volumi di attivita';
      b) i contenuti e le finalita' del documento di cui al comma 3;
      c) le   posizioni   e   le  competenze  delle  diverse  risorse
professionali;
      d) i  descrittori  minimi  obbligatori  del  curriculum vitae e
delle schede integrative di cui all'allegato E;
      e) l'elenco   dei   documenti   da   produrre   ai  fini  della
dimostrazione dei requisiti di cui al presente articolo.
                              Art. 10.
                        Sistema di relazioni
    1.   L'ente   deve  dimostrare  la  disponibilita'  di  relazioni
strutturate  con  gli  attori  del  sistema  locale di rappresentanza
istituzionale,   sociale  ed  economico,  secondo  quanto  illustrato
nell'allegato F.
    2.  Qualora venga richiesto l'accreditamento nella macrotipologia
A  (Obbligo  formativo)  e  B  (Formazione  superiore),  l'ente  deve
dimostrare  anche  la  disponibilita'  di  relazioni  integrate tra i
sistemi    dell'istruzione,    della   formazione   professionale   e
dell'Universita', secondo quanto illustrato nell'allegato G.
                              Art. 11.
                        Requisiti di processo
    1.  L'ente deve dimostrare, nei termini e nei modi analiticamente
illustrati  nell'allegato H,  di aver impostato modalita' strutturate
relativamente ai seguenti processi:
      a) analisi dei fabbisogni;
      b) progettazione degli interventi;
      c) erogazione del servizio;
      d) monitoraggio e valutazione;
      e) gestione delle risorse economiche;
      f) gestione del sistema informativo.
                              Art. 12.
                       Requisiti di risultato
    1.  I risultati ottenuti con l'attivita' di erogazione a terzi di
formazione professionale sono misurati dagli indici di efficacia e di
efficienza  analiticamente  descritti nell'allegato I, ove sono anche
specificati, per ciascun indice, gli scostamenti ammessi.
    2.  A dimostrazione dell'effettivo raggiungimento degli indici di
efficienza  ed  efficacia,  alla  domanda  va  allegata  una apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, mentre la documentazione
di supporto va conservata presso la sede amministrativa dell'ente.
    3.   I   requisiti   di   risultato   non   sono   richiesti  per
l'accreditamento per ambiti speciali.
    4.  I  requisiti  di  risultato  relativi all'efficienza non sono
richiesti   per  l'accreditamento  nella  macrotipologia  A  (Obbligo
formativo),    con   esclusione   dell'indicatore   D,   livello   di
soddisfazione dell'utenza, di cui all'allegato I.
    5.  Fermo  restando  quanto  disposto ai commi 3 e 4, il grado di
soddisfazione  dell'utenza rispetto a tutte le attivita' realizzate a
peso  dei  contributi  pubblici,  va  rilevato  dall'ente mediante la
somministrazione,   in  sede  d'esame  intermedio  o  finale,  di  un
questionario  col  quale  gli  allievi  esprimono  il  loro  giudizio
sull'adeguatezza,  coerenza  e  qualita' delle iniziative in cui sono
stati coinvolti, secondo quanto specificato nell'allegato I.
    6.  Con  riferimento  all'indicatore  D  relativo ai requisiti di
risultato  inerenti  l'efficienza,  di  cui  all'allegato I,  l'ente,
nell'ambito  del  processo  di  monitoraggio  e  valutazione  di  cui
all'Art.  11,  comma 1,  lettera d),  deve  dimostrare  di  avere  un
dispositivo per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza
secondo quanto specificato nell'allegato I.
    7.  I  requisiti  di  risultati  vanno  presentati avuto riguardo
all'attivita' conclusa nell'anno solare o formativo appena trascorso.
                              Art. 13.
                         Volume di attivita'
    1.  Il  volume  di  attivita' che l'ente si propone di realizzare
annualmente   nella  sede  operativa  deve  essere  coerente  con  la
combinazione   delle   risorse  strumentali  ed  umane  di  cui  agli
articoli 8 e 9.
                              Art. 14.
                      Domanda di accreditamento
    1.  La  domanda  di  accreditamento, compilata secondo il modello
disponibile  sul  sito  internet  della  Regione  e  corredata  dalla
documentazione  necessaria  a  dimostrare  il  possesso dei requisiti
richiesti,  deve  essere  presentata  alla direzione centrale lavoro,
formazione,   universita'  e  ricerca  -  servizio  affari  generali,
amministrativi  e  certificazione,  via  San  Francesco, n. 37, 34133
Trieste di seguito denominato ufficio competente.
    2.  Nella  domanda  l'ente  deve specificare la macrotipologia di
accreditamento  richiesta,  il  volume globale di attivita' formativa
annuale   previsto   espresso  in  ore  ed  i  settori  formativi  di
intervento.  Se  richiede  l'accreditamento per ambiti speciali, deve
indicare  anche  le  categorie  di  svantaggio  per  le quali intende
candidare la propria sede operativa.
    3.   A   pena   di   inammissibilita',  la  domanda  deve  essere
contestualmente   presentata   in   forma   cartacea  e  su  supporto
informatico  utilizzando  la  versione  piu'  aggiornata dei supporti
informatici  appositamente  predisposti  dall'ufficio  competente; ai
fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea.
    4.  La  modulistica  deve  essere  compilata in tutte le parti di
pertinenza;  le  pagine  che  la compongono devono essere numerate in
ordine progressivo.
    5.   Alla  domanda  devono  essere  allegati  tutti  i  documenti
richiesti dal presente regolamento.
    6.  L'ente  puo'  richiedere l'accreditamento per una o piu' sedi
operative,  purche' ciascuna sede risponda ai requisiti richiesti dal
presente regolamento; in tale caso deve essere presentata una domanda
unica, articolata in piu' parti.
                              Art. 15.
                     Procedure di accreditamento
    1.   Il  procedimento  per  il  rilascio  dell'accreditamento  si
sviluppa attraverso le seguenti fasi:
      a) verifica di ammissibilita';
      b) verifica  del possesso dei requisiti di risorsa, di processo
e di risultato.
    2.  La  fase  di  cui  al  comma 1,  lettera a) e' finalizzata ad
accertare il possesso dei prerequisiti generali di cui all'Art. 6. La
mancanza   anche   di  uno  soltanto  di  detti  requisiti  determina
l'inammissibilita'  della  domanda  alla  fase successiva. Le domande
degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di
tutti  i  prerequisiti  generali  sono  ammesse  alla  fase di cui al
comma 1, lettera b).
    3.  La  fase  di  cui  al  comma 1,  lettera b) e' finalizzata ad
accertare  il  possesso  dei  requisiti  di risorsa, di processo e di
risultato.  A tali fini si verifica la documentazione presentata e se
ne  analizzano i contenuti in rapporto alle prescrizioni del presente
regolamento.  La verifica dei requisiti e' completata con l'ispezione
in  sede.  La  mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti
determina  il  rigetto  della  domanda.  Le  domande  degli  enti nei
confronti  dei  quali  sia  stato  accertato  il  possesso di tutti i
requisiti   sono  accolte.  L'accoglimento  della  domanda  determina
l'accreditamento della sede operativa.
    4.  In  tutte  le  fasi  di  verifica  e'  facolta'  dell'ufficio
competente   richiedere   le   integrazioni   o   le   specificazioni
eventualmente  necessarie  all'istruttoria,  fissando  un termine per
l'adempimento.  Ove  l'interessato debba regolarizzare la richiesta o
la   documentazione   prodotta,   il   termine   di  conclusione  del
procedimento  resta  sospeso  fino alla data di ricevimento di quanto
richiesto.    Trascorso   inutilmente   il   termine   concesso   per
l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente.
    5.   Le   verifiche   sono   effettuate  dall'ufficio  competente
direttamente   o  avvalendosi  di  organismi  esterni  specializzati,
all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti
titolari della sede operativa.
    6.  Tutte  le  verifiche  sono effettuate secondo quanto disposto
dalla  normativa  vigente  in tema di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
    7.    Il    procedimento    amministrativo    per   il   rilascio
dell'accreditamento  si  conclude  nel  termine massimo di sette mesi
decorrente   dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  di
presentazione  della  domanda,  fatti  salvi  gli  effetti  dovuti ad
eventuali sospensioni.
    8.   L'esito  del  procedimento  e'  accertato  con  decreto  del
direttore del Servizio competente.
    9.  Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito
elenco  regionale  con specificazione delle macrotipologie formative.
Tale  elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente
nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia.
                              Art. 16.
              Verifiche sul mantenimento dei requisiti
    1.  La  Regione provvede a verificare annualmente presso le sedi,
anche  mediante  strutture  terze,  il mantenimento dei requisiti che
hanno  consentito  l'accreditamento.  A  tale  proposito  si rinvia a
quanto disposto nell'Art. 20 in tema di obblighi a carico degli enti.
                              Art. 17.
                    Modifica dell'accreditamento
    1.  I  termini  dell'accreditamento di una sede operativa possono
essere  modificati,  in  aumento o in diminuzione, con riferimento al
volume  globale  di  attivita' formativa annuale previsto espresso in
ore,  alle  macrotipologie,  ai  settori,  ovvero, relativi alla sede
amministrativa o alle sedi didattiche.
    2.  La  modifica  in  aumento  deve  essere  supportata  da nuovi
o maggiori requisiti.
    3.  La modifica in diminuzione consegue alla perdita o variazione
in meno di uno o piu' dei requisiti di accreditamento.
    4. Non sono considerate modifiche le variazioni rilevanti al fine
del  mantenimento  dei  requisiti  minimi  di accreditamento, che non
rientrano in alcuna delle ipotesi di cui al comma 1.
    5.  Ove  si  rendano  necessari una modifica ai sensi del comma 1
ovvero  una variazione ai sensi del comma 4, l'ente presenta apposita
domanda  di  aggiornamento  allegando  la  documentazione  dovuta  in
ragione della modifica o variazione richiesta.
    6.  Per  le  ipotesi  di  cui al comma 5 si applicano, per quanto
compatibili,  le  stesse  procedure  di cui all'Art. 15; terminate le
verifiche,  l'ufficio  competente  determina le nuove caratteristiche
dell'accreditamento in rapporto alla nuova situazione intervenuta.
                              Art. 18.
                     Accreditamento provvisorio
    1.  Gli  enti  che  non  hanno  mai  svolto  attivita'  formativa
sostenuta  da  contributi  pubblici gestiti dalla Regione, ovvero gli
enti  che  nei  diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento
hanno svolto, a peso dei suddetti contributi, attivita' formative per
un  ammontare  inferiore  a  complessive  500  ore,  possono chiedere
l'accreditamento provvisorio della sede operativa. Per il calcolo del
monte  ore  si  applicano  i  criteri  di  cui  all'Art.  6, comma 1,
lettera d).
    2.  L'ente che presenta domanda di accreditamento provvisorio non
e' tenuto a dimostrare il possesso:
      a) del  prerequisito  generale  di  cui  all'Art.  6,  comma 1,
lettera d)  (effettiva erogazione a terzi di formazione professionale
finanziata dalla Regione);
      b) di  una  certificazione  del  sistema  della  Qualita'  come
previsto  all'Art.  6,  comma 1,  lettera h). In tal caso l'ente deve
disporre  di  un  manuale  della  Qualita' che attesti l'esistenza di
livelli organizzativi idonei a garantire il possesso dei requisiti di
processo di cui all'Art. 11 e relativo allegato H;
      c) dei  requisiti  di  risorsa  di  cui all'Art. 10 (sistema di
relazioni);
      d) dei  requisiti  di  risultato  di cui all'Art. 12 (indici di
efficienza ed efficacia).
    3.  L'accreditamento provvisorio puo' essere richiesto al massimo
per due macrotipologie formative.
    4.  L'accreditamento  provvisorio e' rilasciato per un periodo di
diciotto mesi.
    5.  Le  sedi operative accreditate provvisoriamente sono inserite
in  un'apposita  sezione  dell'elenco  regionale  di cui all'Art. 15,
comma 9.
    6.  Entro  la  scadenza  dell'accreditamento  provvisorio, l'ente
interessato  puo'  chiedere l'accreditamento definitivo della propria
sede   operativa,   presentando   apposita  domanda  corredata  dalla
documentazione  atta  a  dimostrare  il possesso di tutti i requisiti
richiesti per l'accreditamento.
    7. Ai fini di cui al comma 6:
      a) l'ente  deve aver svolto nei diciotto mesi di accreditamento
provvisorio  almeno  500  ore  di  attivita'  formativa  sostenuta da
contributi  pubblici  gestiti dalla Regione. Per il calcolo del monte
ore si applicano i criteri di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d);
      b) l'ente,  qualora non risulti esonerato ai sensi dell'Art. 7,
comma 3,  deve  aver  ottenuto  la certificazione del proprio sistema
della Qualita'.
    8.  L'ente  e'  peraltro esonerato dal produrre la documentazione
gia'   presentata   in   occasione  dell'accreditamento  provvisorio,
riguardante  i  prerequisiti  generali  previsti  dall'Art.  6  ed  i
requisiti previsti dall'Art. 8 che non hanno subito modifiche; a tale
fine  va allegata alla domanda specifica dichiarazione sostitutiva di
atto notorio sottoscritta dal rappresentante legale.
    9.  L'accreditamento  provvisorio  si  intende  prorogato fino al
completamento dell'istruttoria per la concessione dell'accreditamento
definitivo.
    10.  Alla  domanda  di  accreditamento definitivo si applicano le
procedure previste dagli articoli 14 e 15. Qualora tutte le verifiche
diano  esito  positivo,  l'accreditamento definitivo viene concesso a
far data dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.
    11.  Alla  domanda  di  accreditamento presentata oltre i termini
previsti  dal  comma 6  del presente articolo non si applicano ne' le
procedure  semplificate  previste dal comma 8 ne' la proroga prevista
dal comma 9.
    12. Qualora, per la presentazione della domanda di accreditamento
definitivo,   non   ricorrano   le  condizioni  di  cui  al  comma 7,
lettera a),    l'ente    interessato   puo'   chiedere   la   proroga
dell'accreditamento provvisorio per ulteriori sei mesi. La domanda di
proroga   deve   essere   presentata  entro  la  scadenza  del  primo
accreditamento provvisorio e deve essere motivata.
    13. La proroga dell'accreditamento provvisorio di cui al comma 12
puo' essere richiesta una sola volta.
    14. Entro la scadenza dei sei mesi di proroga di cui al comma 12,
l'ente  puo'  chiedere  l'accreditamento  definitivo  secondo  quanto
previsto   ai  commi 6,  7  e  8,  si  applicano  alla  proceduta  le
disposizioni di cui ai comini 9, 10 e 11.
    15.  Nel  caso  allo  scadere dei diciotto mesi non sussistano in
capo  all'ente  i  requisiti  necessari  per  la  presentazione della
domanda  di  accreditamento definitivo di cui al comma 6, ovvero, per
la  presentazione della domanda di proroga di cui al comma 12, l'ente
decade dall'accreditamento.
    16.  Nel  caso in cui allo scadere dei sei mesi di proroga di cui
al comma 12, non sussistano ancora le condizioni per la presentazione
della    domanda   di   accreditamento   definitivo   l'ente   decade
dall'accreditamento.
    17.  Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi 15  e  16 l'ente decaduto
dall'accreditamento   puo'  completare  esclusivamente  le  attivita'
formative gia' avviate.
    18.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 15, l'ente puo' ripresentare
domanda  di  accreditamento  solamente  dopo  che sia decorso un anno
dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.
    19.  Nell'ipotesi  di  cui  al comma 16, l'ente puo' ripresentare
domanda  di  accreditamento  solamente  dopo  che sia decorso un anno
dalla   scadenza   della  proroga  di  sei  mesi  dell'accreditamento
provvisorio.
                              Art. 19.
                     Sede didattica occasionale
    1.  In  ragione  di  specifiche  esigenze dell'utenza, i progetti
formativi   possono   prevedere   l'utilizzo   di   sedi   didattiche
occasionali, che devono possedere i medesimi requisiti logistici e di
adeguatezza  didattica  previsti dal presente regolamento per le sedi
didattiche  accreditate.  L'ente e' tenuto a motivare il ricorso alla
sede  occasionale  ed  a  presentare una dichiarazione sostitutiva di
atto   notorio  attestante  la  conformita'  della  sede  occasionale
medesima alle specifiche previsioni del presente regolamento.
    2.  La  sede  didattica si definisce occasionale quando l'ente la
utilizza, nell'arco dell'anno solare o formativo di riferimento, sino
ad  un  massimo  di  600  ore complessive, escluso l'eventuale stage.
Superato  detto  monte  ore  annuo  deve essere presentata domanda di
accreditamento secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15.
    3.  Nelle  aree  montane e pedemontane della Regione, individuate
con  deliberazione  giuntale  n. 3303/2000, e' possibile avvalersi di
sedi occasionali senza limitazione di monte ore annuo di utilizzo.
    4.  Salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente
autorizzati  dall'ufficio  competente,  l'utilizzo di sedi didattiche
occasionali non e' ammesso:
      a) per  la macrotipologia A (Obbligo formativo) di cui all'Art.
3, comma 1;
      b) per  gli  ambiti  speciali, categoria a), di cui all'Art. 3,
comma 2,   e   relativo   allegato A,   nell'ambito   di   tutte   le
macrotipologie ivi indicate.
    5.  Gli  enti accreditati provvisoriamente non possono utilizzare
sedi didattiche occasionali.
    6.   Gli  avvisi  pubblici  per  la  presentazione  dei  progetti
formativi   possono   escludere   l'utilizzo   di   sedi   didattiche
occasionali.
    7.  E' facolta' dell'ufficio competente verificare la conformita'
delle  sedi  occasionali  alle  specifiche  previsioni  del  presente
regolamento.
    8.   Qualora   l'esito  delle  verifiche  effettuate  sulle  sedi
didattiche  occasionali  evidenzi  l'assenza  di uno o piu' requisiti
minimi,  l'ufficio competente fissa le prescrizioni ed un termine per
il  loro  adempimento,  entro  il  quale l'ente puo' presentare anche
eventuali  osservazioni.  In caso di mancato rispetto o del termine o
delle  prescrizioni,  ovvero  in  caso  di valutazione negativa delle
osservazioni   pervenute   dall'ente,  oppure  nel  caso  le  carenze
riscontrate  non  siano  sanabili  in  tempi  compatibili  con quelli
previsti  per  la  realizzazione  dell'attivita',  e'  facolta' della
direzione  centrale  lavoro,  formazione,  universita'  e ricerca, di
seguito  denominata  direzione  competente,  sospendere o revocare le
attivita'  formative  sostenute  dal  contributo  assegnato all'ente,
individuando,  se  del  caso,  un  altro  ente  idoneo  ad attuare le
iniziative   medesime,   agendo,   comunque,   anche   con   riguardo
all'individuazione  della  nuova  sede di svolgimento, nell'interesse
dell'utenza coinvolta.
                              Art. 20.
     Obblighi degli enti titolari di sedi operative accreditate
    1.  L'ente titolare di sedi operative accreditate ha l'obbligo di
comunicare, presentando apposita domanda di aggiornamento:
      a) le variazioni apportate allo statuto;
      b) le  variazioni  intervenute  nella  composizione dell'organo
esecutivo,  allegando  la documentazione necessaria in relazione alle
previsioni dell'Art. 6;
      c) ogni  altra  variazione  diversa  dalle  modifiche  previste
dall'Art. 17.
    2.  Ove  nulla  osti,  l'ufficio  competente  prende  nota  delle
variazioni  di  cui  al  comma 1  e,  se necessario in relazione alla
natura della variazione, procede alle verifiche di competenza ai fini
della conferma o meno dell'accreditamento.
    3.  L'ente, prima della scadenza della documentazione riguardante
la  disponibilita'  in via esclusiva delle risorse strumentali di cui
all'Art.  8,  comma 3,  deve  far pervenire all'ufficio competente il
rinnovo  dei  titoli  medesimi,  che  dovranno garantire l'assenza di
interruzioni nella fruizione delle sedi in questione.
    4.  Dal  primo  esercizio  sociale  successivo  alla  concessione
dell'accreditamento, anche provvisorio, l'ente deve adottare un piano
dei  conti  con  voci di costo dettagliate riconducibili alle voci di
spesa   rendicontabili   ai  fini  dei  finanziamenti  gestiti  dalla
direzione competente.
    5.  Annualmente,  entro  il  31  luglio, con riferimento all'anno
formativo  o  solare  appena  trascorso,  a  partire dal secondo anno
successivo a quello in cui e' stato concesso l'accreditamento, l'ente
titolare   di  sedi  operative  accreditate  deve  depositare  presso
l'ufficio competente:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio concernente il
mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento;
      b) l'ultimo bilancio in forma U.E. approvato corredato da:
        1)  situazione  economico-contabile  redatta  sulla  base del
piano   dei   conti   di   cui   al   comma 4,   con   prospetto   di
riclassificazione;
        2)  prospetto di ripartizione delle singole voci di costo sui
progetti gestiti dall'ente nel periodo di riferimento;
        3)  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio concernente la
ripartizione  delle  spese  esposte  a bilancio in base alle fonti di
finanziamento;
      c) dichiarazione   sostitutiva  di  atto  notorio  relativa  ai
livelli  di  efficacia  ed  efficienza  descritti nell'allegato I; la
documentazione  di  supporto  deve  essere  conservata presso la sede
amministrativa dell'ente;
      d) una  relazione  illustrativa dei risultati rilevati ai sensi
dell'Art. 12, commi 5, 6 e 7.
    6.  Gli  enti  che  hanno  beneficiato  dei  contributi  previsti
dall'Art. 9, lettere e) ed f) della legge regionale 16 novembre 1982,
n.  76,  annualmente,  entro  il  31  luglio  devono  presentare  una
dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei
vincoli  di  cui  all'Art.  10,  commi 7  ed  8  della medesima legge
regionale  n.  76/1982 con riferimento alle attrezzature, agli arredi
tecnico  didattici  ed alle sedi acquistate o realizzate con i citati
contributi.
                              Art. 21.
                        Verifiche e ispezioni
    1.  E'  facolta'  dell'ufficio competente verificare in qualsiasi
momento   la  sussistenza  dei  requisiti  di  accreditamento,  anche
mediante   ispezioni   presso  le  sedi,  e  richiedere  dettagli  ed
integrazioni dei documenti prodotti.
    2. In occasione delle verifiche devono essere disponibili in sede
i documenti utilizzati a supporto della richiesta di accreditamento.
    3.  L'Ufficio  competente  procede  alle verifiche direttamente o
avvalendosi   di   soggetti  esterni  specializzati,  indipendenti  e
comunque   terzi  rispetto  agli  enti  titolari  di  sedi  operative
accreditate.
    4. Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con
le  ordinarie  attivita'  ispettive  ex  ante,  in itinere ed ex post
previste   nell'ambito   delle   attivita'  regionali  di  formazione
professionale.
    5.  Annualmente  la direzione competente verifica la coerenza del
volume  globale di attivita' formativa espresso in ore effettivamente
svolto  dall'ente  rispetto  alle  risorse  umane impiegate dall'ente
medesimo.  Al  fine  del  computo  del volume globale di attivita' si
tiene   conto   dei  corsi  conclusi  nell'anno  formativo  o  solare
precedente  a  quello in cui si procede alla verifica, avuto riguardo
all'attivita' formativa in senso stretto, di cui all'Art. 37, comma 4
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n.
0125/Pres.  di  data  20 aprile  2001  e  successive  modificazioni e
integrazioni  recante  norme per l'attuazione del programma operativo
regionale dell'obiettivo 3; ai fini del calcolo del monte ore, le ore
relative  ai  tirocini  formativi  sono  computate  al 5% (cinque per
cento).
                              Art. 22.
                     Revoca dell'accreditamento
    1.  L'accreditamento delle sedi operative viene revocato ai sensi
della  legge  regionale 16 novembre 1982, n. 76, Art. 20 (Ordinamento
della formazione professionale) nei seguenti casi:
      a) perdita  dei requisiti minimi richiesti per l'accreditamento
riscontrata a seguito di verifiche;
      b) limitatamente   a   ciascuna   singola   macrotipologia   di
accreditamento  interessata,  quando  l'ente, nei casi consentiti, ha
fatto ricorso a sedi didattiche occasionali che, per tre volte, anche
non consecutive, ad esito delle verifiche effettuate per accertare la
loro  conformita'  alle  prescrizioni  del presente regolamento, sono
risultate   difformi   ai   requisiti   richiesti  e  l'ente  non  ha
regolarizzato  la situazione adempiendo alle prescrizioni nei termini
fissati;
    2.   Nel  caso  di  cui  al  comma 1,  lettera a),  il  direttore
dell'ufficio  competente,  assegna  all'ente  un  termine di sessanta
giorni per presentare eventuali osservazioni o, ove possibile, per la
regolarizzazione dei requisiti richiesti. In caso di mancato rispetto
del   termine,   ovvero,   in  caso  di  valutazione  negativa  delle
osservazioni  eventualmente  pervenute dall'ente, l'accreditamento e'
revocato.
    3.  Nei  casi  di  revoca  dell'accreditamento, e' facolta' della
direzione  competente  sospendere  o  revocare le attivita' formative
eventualmente   gia'   affidate   in  gestione  all'ente  sanzionato,
individuando,  se del caso, altro ente idoneo ad attuare le stesse ed
agendo,   comunque,  nell'interesse  dell'utenza  beneficiaria  delle
azioni formative.
                              Art. 23.
                          Norme transitorie
    1.   Entro   la  scadenza  dell'accreditamento  provvisorio  gia'
ottenuto,  gli  enti  titolari  di  sedi operative accreditate in via
provvisoria  ai  sensi  del  regolamento  approvato  con  decreto del
Presidente   della  Regione  n.  0207/Pres./2002,  devono  presentare
all'ufficio competente:
      a) i documenti elencati nell'allegato C, punti 2), 3), 4), 5) e
6);
      b) la   documentazione   atta  a  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  relativi  ai  livelli di efficacia (di cui all'allegato I,
indicatori A, B e C) ed efficienza (di cui all'allegato I, indicatori
A,  B e C) maturati ed al sistema di relazioni attivato nel corso del
biennio di accreditamento provvisorio;
      c) una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  resa dal
legale  rappresentante  attestante  che  l'ente dispone di un manuale
della  qualita'  conforme  ai  requisiti  di cui all'Art. 6, comma 1,
lettera h);  il manuale della Qualita' deve essere disponibile presso
la sede amministrativa.
    2.   L'accreditamento   provvisorio   gia'  ottenuto  si  intende
prorogato  per  il  tempo  necessario  al  completamento  della  fase
istruttoria  relativa  alla  valutazione  dei documenti presentati ai
sensi del comma 1.
    3.  In  caso  di  esito positivo dell'istruttoria attivata per la
valutazione  dei  requisiti  indicati al comma 1, l'accreditamento e'
prorogato  di  un  anno  dalla  data  di scadenza dell'accreditamento
provvisorio.
    4.  In  caso  di  esito negativo dell'istruttoria attivata per la
valutazione  dei  requisiti indicati al comma 1, l'accreditamento non
e'  prorogato.  Gli  enti  interessati possono concludere soltanto le
attivita'  formative  in  corso alla data del decreto di accertamento
dell'esito negativo dell'istruttoria.
    5. In caso di mancata presentazione della documentazione indicata
al  comma 1  entro  il termine ivi fissato, gli enti titolari di sedi
operative  accreditate  in  via  provvisoria ai sensi del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002
decadono dall'accreditamento. Gli enti interessati possono concludere
soltanto  le  attivita'  formative  in  corso  alla  data di scadenza
dell'accreditamento  provvisorio  ottenuto  ai  sensi del regolamento
approvato    con    decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0207/Pres./2002.
    6.  Entro  la  scadenza  dell'accreditamento gia' ottenuto, gli i
enti  titolari di sedi operative accreditate ai sensi del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0207/Pres./2002
e   gli  enti  che  hanno  ottenuto  la  proroga  dell'accreditamento
provvisorio  ai  sensi  del  comma 3,  possono  presentare  una nuova
domanda  di  accreditamento, adeguando i requisiti delle proprie sedi
operative alle disposizioni del presente regolamento.
    7.  Gli enti di cui al precedente comma che presentano domanda di
accreditamento  definitivo  prima che siano decorsi ventiquattro mesi
dall'entrata  in vigore del presente regolamento, possono trasmettere
al  competente  ufficio  la  certificazione del proprio sistema della
qualita'  rispondente  alle  disposizioni  di cui all'Art. 7, ovvero,
qualora  il processo per il rilascio della certificazione del sistema
della  qualita' sia ancora in corso, una dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  resa  dal  legale  rappresentante  attestante  che  il
processo di certificazione e' ancora in corso e che l'ente dispone di
un  manuale  della  qualita' conforme ai requisiti di cui all'art. 6,
comma   1,   lettera h).   Il  manuale  della  qualita'  deve  essere
disponibile  presso  la  sede  amministrativa.  Ove  il  processo  di
certificazione sia ancora in corso e sia verificata la sussistenza di
tutti  gli  altri  requisiti, la domanda di accreditamento e' accolta
sotto   condizione  risolutiva.  Qualora  l'ente,  allo  scadere  dei
ventiquattro  mesi  dall'entrata  in vigore del presente regolamento,
non  presenti  la  certificazione del proprio sistema della qualita',
l'ente medesimo decade dall'accreditamento e puo' soltanto concludere
le  iniziative  per  le  quali  risulta  avviata,  entro  la suddetta
scadenza,  l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'Art. 37,
comma 4,  del  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
    8.   Trascorsi  ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  ai  fini  dell'accreditamento definitivo, gli
enti  devono trasmettere all'ufficio competente la certificazione del
proprio  sistema  della Qualita' rispondente alle disposizioni di cui
all'Art. 7.
    9.  Dopo  la  scadenza  dell'accreditamento ottenuto ai sensi del
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
0207/Pres./2002,  gli enti interessati possono soltanto concludere le
iniziative  per le quali risulta avviata, entro la suddetta scadenza,
l'attivita'  formativa  in senso stretto di cui all'Art. 37, comma 4,
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n.
0125/Pres.   del   20 aprile   2001   e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
    10.  In  caso  di esito positivo dell'istruttoria attivata per la
valutazione   della  domanda  di  cui  al  comma 6,  l'accreditamento
previsto  dal presente regolamento e' concesso dalla data del decreto
con cui si accerta il possesso dei requisiti richiesti.
    11.  In  caso  di esito negativo dell'istruttoria attivata per la
valutazione  della domanda di cui al comma 6, l'accreditamento non e'
concesso.   Gli  enti  interessati  possono  concludere  soltanto  le
attivita'  formative di cui al comma 9, eventualmente ancora in corso
alla   data   del   decreto   di   accertamento  dell'esito  negativo
dell'istruttoria.
    12.  In  caso  di  mancata  presentazione della domanda di cui al
comma 6  entro  il  termine ivi fissato, gli enti interessati possono
soltanto  concludere le iniziative per le quali risulta avviata entro
la  suddetta  scadenza  l'attivita' formativa in senso stretto di cui
all'Art.  37,  comma 4,  del  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente   della   Regione  n.  0125/Pres.  del  20 aprile  2001  e
successive modificazioni e integrazioni.
    13.  Nel  periodo  intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  e  la scadenza dell'accreditamento ottenuto ai
sensi  del  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n. 0207/Pres./2002 ovvero prorogato ai sensi del comma 3 del
presente   articolo,   gli   enti   interessati   possono  presentare
esclusivamente   domande   di   aggiornamento  tese  a  garantire  il
mantenimento  dei  requisiti  minimi  di  accreditamento posseduti al
momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
    14. Eventuali domande di aggiornamento dell'accreditamento tese a
modificare   o   ampliare  l'accreditamento  ottenuto  ai  sensi  del
Regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
207/Pres./2002  ovvero  prorogato  ai  sensi del comma 3 del presente
articolo,  possono  essere  presentate  soltanto  nel  rispetto delle
disposizioni   previste   dal   presente  regolamento.  Per  modifica
dell'accreditamento  si  intende  la  variazione delle macrotipologie
formative,  dei  settori  formativi,  del  monte  ore complessivo per
ciascuna  macrotipologia  o delle strutture logistiche destinate alle
attivita'  formative;  per ampliamento dell'accreditamento si intende
la  variazione  tesa  ad aggiungere macrotipologie di accreditamento,
settori  formativi,  ore  formative  o strutture logistiche destinate
alle  attivita'  formative,  ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto
nell'accreditamento gia' ottenuto o prorogato.
    15.  Sino  al  31 dicembre  2006  nei laboratori informatici deve
essere   disponibile  almeno  una  postazione  informatica  ogni  due
allievi.   Le   postazioni  informatiche  devono  essere  efficienti,
multimediali, collegate in rete locale e ad internet.
    16.  Gli enti titolari di sedi operative accreditate ai sensi del
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
0207/Pres./2002   e   gli   enti   che   hanno  ottenuto  la  proroga
dell'accreditamento   provvisorio  ai  sensi  del  comma  3,  il  cui
accreditamento  scade  successivamente  al  1° gennaio  2007,  devono
adeguare  i propri laboratori informatici alle prescrizioni dell'Art.
8,  comma 10,  entro  la  data  di  presentazione  della  domanda  di
accreditamento ai sensi del presente regolamento.
    17. Gli enti titolari di sedi operative accreditate, anche in via
provvisoria,  ai  sensi  del  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente  della  Regione  n. 0207/Pres./2002 nella macrotipologia A
(Obbligo  formativo)  ed  As (Obbligo formativo per ambiti speciali),
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento applicano
un C.C.N.L. diverso da quello della formazione professionale, possono
continuare ad avvalersi ditale C.C.N.L. purche' lo stesso implichi un
trattamento di maggior favore rispetto al contratto previsto all'Art.
6, comma 1, lettera f).
    18.  L'accreditamento  nelle macrotipologie A (Obbligo formativo)
ed  As  (Obbligo  formativo  per  ambiti  speciali) e' sospeso sino a
completa  definizione  della  disciplina in materia di diritto-dovere
all'istruzione  ed  alla  formazione  professionale di cui alla legge
28 marzo  2003,  n.  53. E fatto salvo l'accreditamento gia' concesso
nelle  suddette  macrotipologie  alla  data  di entrata in vigore del
presente  regolamento.  A  detto accreditamento si applicano, ai fini
del  rinnovo  o  del  mantenimento,  le  procedure previste da questo
regolamento.
                              Art. 24.
                         Disposizioni finali
    1. La documentazione allegata alla domanda di accreditamento o di
aggiornamento  e'  restituita  all'ente, dopo sei mesi dalla notifica
dell'eventuale provvedimento di diniego dell'accreditamento.
    2.  Le  dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a
termini  del  presente  regolamento  devono  essere rese ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Art. 47.
    3.  Per  le  attivita'  formative  rivolte  ad  apprendisti trova
applicazione  il  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente
della Regione 6 giugno 2002, n. 0168/Pres.
                              Art. 25.
                        A b r o g a z i o n e
    1.  Il  regolamento  recante  «Disposizioni  per l'accreditamento
delle sedi operative di soggetti che svolgono attivita' di formazione
professionale  nel  territorio  della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia»,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0207/Pres. di data 9 luglio 2002, e' abrogato.
                              Art. 26.
                           Entra in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla   sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, fatta eccezione per le disposizioni
di  cui  all'Art.  8, comma 10, che entra in vigore a far data dal 1°
gennaio 2007, fatto salvo qunato disposto all'Art. 23, comma 16.
                     Visto, il Presidente: Illy