(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      36 del 22 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la
figura  dell'operatore  professionale  naturopata  del  benessere (di
seguito   indicato   come   «naturopata»)   al   fine   di  garantire
all'operatore  una  qualifica  per  le  prestazioni  o servizi che ne
derivano   ed   al   cittadino   la   garanzia   di  una  qualificata
professionalita' dell'operatore stesso.