(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 36 del 22 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell'operatore professionale naturopata del benessere (di seguito indicato come «naturopata») al fine di garantire all'operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalita' dell'operatore stesso.