Art. 2. Definizione e principi 1. Per naturopatia si intende l'insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualita' della vita. 2. Il naturopata e' un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualita' della vita. 3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti: a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti piu' idonei da seguire; b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre piu' frequente di un peggioramento della qualita' della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere; c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona.