Art. 2.
                       Definizione e principi
    1.  Per  naturopatia  si intende l'insieme di metodi naturali per
garantire e migliorare la qualita' della vita.
    2.  Il naturopata e' un operatore non sanitario del benessere che
realizza  pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e
sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori
condizioni  della  persona,  alla  rimozione  degli  stati di disagio
psicofisico  e,  quindi, volte a generare una migliore qualita' della
vita.
    3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:
      a) educativo:  educare  le  persone  a  conoscere  e gestire il
proprio  equilibrio psicofisico indicando i comportamenti piu' idonei
da seguire;
      b) preventivo:  riconoscere  in  stili  di  vita  inadeguati  e
patogeni  la  causa  sempre  piu' frequente di un peggioramento della
qualita' della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche
per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;
      c) assistenziale:  aiutare  il  cliente  a  riconoscere  propri
eventuali  squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e
proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell'equilibrio e
del benessere secondo una visione olistica della persona.