Art. 4.
                           Iter formativo
    1.  Il  titolo  viene  rilasciato da enti di formazione pubblici,
regionali,  privati  accreditati,  od  in  associazione  fra loro, al
termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore
di  pratica  in  strutture  che  operino  nell'ambito  della medicina
convenzionale e non, della durata di tre anni.
    2.  L'individuazione  dei  requisiti  di  accesso ai percorsi per
naturopata  e  l'eventuale riconoscimento di crediti formativi per la
riduzione  della  durata  dei  percorsi  si  effettua in coerenza con
quanto  previsto  dalla  legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno
e   per   tutto   l'arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale,   anche  in
integrazione  tra  loro)  e successivi provvedimenti di attuazione in
merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.
    3.   Il   percorso   formativo  si  articola  in  un  corso  base
propedeutico  di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi
individuati  con  delibera  della  giunta  regionale  su proposta del
comitato di cui all'Art. 5.