Art. 5. Istituzione del comitato regionale per la naturopatia 1. E' istituito il comitato regionale per la naturopatia (di seguito «comitato») con finalita' di consulenza per la giunta regionale sull'attuazione della presente legge. 2. Il comitato e' composto da: a) un rappresentante dell'assessorato con competenza alla formazione; b) un rappresentante dell'assessorato competente alla sanita'; c) un rappresentante dell'associazione dei consumatori; d) un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi indicati al comma 3 dell'Art. 4. 3. Il comitato ha i seguenti compiti: a) valutare la validita' delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell'iter formativo; b) stabilire i criteri per l'accreditamento delle scuole che vogliono essere riconosciute dalla Regione; c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le pratiche di cui all'Art. 3; d) valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l'iter formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento; e) attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati alla formazione, affinche' vengano rispettate le indicazioni specifiche; f) istituire il registro regionale degli istituti di formazione; g) istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli operatori professionali naturopati del benessere. 4. Il comitato formula le proprie proposte agli organi competenti della Regione per le conseguenti determinazioni.