Art. 5.
        Istituzione del comitato regionale per la naturopatia
    1.  E'  istituito  il  comitato  regionale per la naturopatia (di
seguito  «comitato»)  con  finalita'  di  consulenza  per  la  giunta
regionale sull'attuazione della presente legge.
    2. Il comitato e' composto da:
      a) un   rappresentante  dell'assessorato  con  competenza  alla
formazione;
      b) un rappresentante dell'assessorato competente alla sanita';
      c) un rappresentante dell'associazione dei consumatori;
      d) un   esperto,  nominato  dalla  Regione,  per  ognuno  degli
indirizzi indicati al comma 3 dell'Art. 4.
    3. Il comitato ha i seguenti compiti:
      a) valutare la validita' delle discipline esistenti e di quelle
emergenti da inserire nell'iter formativo;
      b) stabilire  i  criteri  per l'accreditamento delle scuole che
vogliono essere riconosciute dalla Regione;
      c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che
abbiano  conseguito  il  diploma  in  altre  Regioni  o  Paesi, ed il
riconoscimento  degli  operatori  che  siano  in possesso di adeguate
esperienze per svolgere le pratiche di cui all'Art. 3;
      d) valutare  la  struttura  organizzativa, finanziaria e l'iter
formativo delle scuole che chiedono l'accreditamento;
      e) attuare   un  costante  monitoraggio  sulle  associazioni  o
istituti accreditati alla formazione, affinche' vengano rispettate le
indicazioni specifiche;
      f) istituire   il   registro   regionale   degli   istituti  di
formazione;
      g) istituire    il    registro,   suddiviso   in   elenchi   di
specializzazione,   degli   operatori  professionali  naturopati  del
benessere.
    4. Il comitato formula le proprie proposte agli organi competenti
della Regione per le conseguenti determinazioni.