(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      10 del 22 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Istituzione dei Parco regionale, finalita' e obiettivi gestionali
    1.  Con  la  presente legge e' istituito il Parco regionale della
Vena  del  Gesso Romagnola. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito
territoriale dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo terme,
Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese ed e' individuato dalla
carta   in   scala   1:25.000  allegata  alla  presente  legge.  Alla
zonizzazione  e  perimetrazione  definitiva  si procedera' in sede di
approvazione del Piano territoriale del Parco.
    2. Le finalita' istitutive del Parco sono:
      a) la  conservazione,  la  riqualificazione e la valorizzazione
dell'ambiente  naturale  e  del paesaggio, delle specie floristiche e
faunistiche,  delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro
habitat,  dei  biotopi  e  delle formazioni ed emergenze geologiche e
geomorfologiche  di interesse scientifico, didattico e paesaggistico,
con  particolare  riferimento  agli elementi tutelati dalle direttive
comunitarie  79/409/CEE  del  consiglio,  del 2 aprile 1979, relativa
alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del consiglio,
del   21 maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  fauna  selvatiche e ai
fenomeni  carsici,  alle  grotte  e ai sistemi di cavita' sotterranee
della Vena del Gesso Romagnola;
      b) la  tutela,  il  risanamento, il restauro, la valorizzazione
delle     preesistenze    edilizie    storiche,    delle    emergenze
architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;
      c) il recupero di aree degradate nonche' la ricostituzione e la
difesa degli equilibri ecologici;
      d) la  promozione e la realizzazione di programmi di studio, di
ricerca   e   di   educazione   ambientale,   di  percorsi  didattici
naturalistici e storici;
      e) l'incentivazione  di  attivita' culturali e del tempo libero
collegate alla fruizione ambientale;
      f) la  promozione della agricoltura biologica, di quella legata
a   modalita'   colturali  tradizionali  ed  ecosostenibili  e  delle
produzioni agroalimentari tipiche dell'area;
      g) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche
compatibili  con le finalita' istitutive del Parco e dell'occupazione
locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;
      h) la   valorizzazione   della  cultura,  della  storia,  delle
tradizioni e delle identita' locali piu' significative.
    3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
      a) il  monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti
nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed
allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;
      b) la   gestione   e   la   tutela   dei  beni  silvo-pastorali
appartenenti   al  patrimonio  indisponibile  della  Regione  situati
all'interno del perimetro del Parco;
      c) la  gestione  dei  siti  della  rete  natura  2000 ricadenti
all'interno del territorio del Parco;
      d) il   censimento   delle   popolazioni   faunistiche   e,  se
necessario,  il loro controllo al fine di assicurare la funzionalita'
ecologica del territorio;
      e) la   realizzazione   di   strutture   per  la  divulgazione,
l'informazione   e   l'educazione  ambientale  rivolte  ai  cittadini
residenti ed ai visitatori;
      f) la  realizzazione  e  la  manutenzione  di  percorsi  per la
fruizione responsabile e sostenibile;
      g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni
prodotti  alle  colture  agricole  ed agli allevamenti da parte della
fauna selvatica;
      h) il  coinvolgimento  diretto  delle aziende agricole operanti
nel   territorio  dell'area  protetta  e  delle  loro  organizzazioni
professionali,  alle scelte di programmazione, di pianificazione e di
gestione  del  Parco  nelle  forme  e nei modi definiti dallo statuto
dell'ente di gestione.
    4.  Gli  obiettivi di cui al comma 3 possono essere integrati con
il primo Programma regionale per le aree protette e i siti della Rete
natura  2000  previsto  all'Art. 64 della legge regionale 17 febbraio
2005,  n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale  delle  aree naturali protette e dei siti della Rete natura
2000).