Art. 4.
                          Ente di gestione
    1.  L'ente  di  gestione  del  parco e' un consorzio obbligatorio
costituito  tra  le  province  di  Ravenna  e  Bologna,  i  comuni di
Brisighella,   Casola   Valsenio,   Riolo  Terme,  Borgo  Tossignano,
Fontanelice,  Casalfiumanese  e  le  comunita' montane dell'Appennino
Faentino e Valle del Santerno. Al consorzio possono aderire eventuali
altri  comuni  che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo
ai sensi dell'Art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.
    2.  La  giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'ente
di  gestione  sulla base di una proposta formulata dalla provincia di
Ravenna, d'intesa con la provincia di Bologna e con gli altri enti di
cui  al  comma 1.  La  proposta  e'  formulata  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Per  quanto  concerne  la  costituzione,  il  funzionamento e
l'attivita'  dell'ente  di  gestione  si  applicano  le  norme  degli
articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.