Art. 4. Ente di gestione 1. L'ente di gestione del parco e' un consorzio obbligatorio costituito tra le province di Ravenna e Bologna, i comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e le comunita' montane dell'Appennino Faentino e Valle del Santerno. Al consorzio possono aderire eventuali altri comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'Art. 18, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005. 2. La giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla provincia di Ravenna, d'intesa con la provincia di Bologna e con gli altri enti di cui al comma 1. La proposta e' formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attivita' dell'ente di gestione si applicano le norme degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del 2005.