Art. 6.
                        Norme di salvaguardia
    1.  Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione  del  piano  territoriale  del parco, fermi restando
eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal
presente articolo.
    2.  Nella zona A l'ambiente e' integralmente tutelato in ogni suo
aspetto.  Ogni  intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli
assetti   idraulici,  geomorfologici,  vegetazionali,  faunistici  e'
vietato,  compresa  l'attivita'  venatoria.  L'accesso  e' consentito
esclusivamente  per  scopi  scientifici ed educativi con l'ausilio di
guide  abilitate ed autorizzate dall'ente di gestione. L'accesso agli
ambienti  carsici  ed  ipogei  e'  consentito  ai gruppi speleologici
affiliati alla federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna
di  cui  alla  legge  regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla
legge  regionale  9 aprile  1985,  n. 12 «intervento regionale per il
potenziamento  della  organizzazione  del  soccorso  alpino  e per la
conservazione  ed  incentivazione  del patrimonio alpinistico»), o ad
altri  gruppi  speleologici  specificamente  autorizzati dall'ente di
gestione.
    3.  Nella  zona  B  suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna
sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attivita:
      a) la costruzione di nuove opere edilizie;
      b) l'esecuzione  di  opere di trasformazione del territorio che
non  siano  specificamente  rivolte  alla  tutela dell'ambiente e del
paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;
      c) la   modifica   o   l'alterazione   del   sistema  idraulico
sotterraneo;
      d) la  modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o
altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
      e) l'eliminazione  delle  siepi  e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi;
      f) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
      g) la  ceduazione  dei  castagneti  da  frutto  e il taglio per
utilizzazione dei cedui invecchiati;
      h) l'accesso  non  regolamentato  alle  grotte  e  alle cavita'
naturali;
      i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
      j) l'apertura di nuove cave o discariche;
      k) accendere fuochi all'aperto;
      l) il campeggio libero;
      m) l'attivita' venatoria.
    4. Nella zona B sono ammesse le seguenti attivita':
      a) sugli   edifici   esistenti,  interventi  esclusivamente  di
manutenzione  ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di
restauro  e  risanamento conservativo senza modifiche di destinazione
d'uso,  tranne  nei  casi  in cui siano strettamente finalizzati alle
attivita'  istituzionali  del  Parco  o  a  servizio  delle attivita'
agricole esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse
sui  singoli  edifici  dai  vigenti  strumenti urbanistici di ciascun
comune;
      b) il   taglio  selettivo  del  bosco  ceduo  finalizzato  alla
conversione all'alto fusto;
      c) gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione
ai margini dei coltivi;
      d) l'apertura di piste ad uso forestale;
      e) la   realizzazione   di   infrastrutture  esclusivamente  di
interesse  strettamente  locale,  purche'  previste  dagli  strumenti
urbanistici vigenti.
    5.  Nella  zona  C  di  protezione  ambientale  sono  permesse le
attivita'   agricole,   forestali,  zootecniche  ed  altre  attivita'
compatibili  con  le finalita' istitutive del Parco e sono vietate le
seguenti attivita':
      a) la   modifica   o   l'alterazione   del   sistema  idraulico
sotterraneo;
      b) la  modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o
altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
      c) l'eliminazione  delle  siepi  e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi;
      d) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;
      e) la ceduazione dei castagneti da frutto;
      f) l'accesso  non  regolamentato  alle  grotte  e  alle cavita'
naturali;
      g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;
      h) l'apertura di nuove cave o discariche;
      i) l'attivita' venatoria.
    6. Nella zona C sono ammesse le seguenti attivita':
      a) interventi   esclusivamente   di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  di  restauro  scientifico,  di restauro e risanamento
conservativo,   di  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti,  nel
rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai
vigenti strumenti urbanistici di ciascun comune;
      b) nuove  edificazioni  unicamente se finalizzate all'esercizio
delle  attivita' agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno
tramite  un  piano  di  sviluppo  aziendale, nel rispetto delle norme
vigenti  negli  strumenti  urbanistici  di  ciascun  comune,  ponendo
particolare  attenzione  alla salvaguardia dei crinali, dei versanti,
dei  sistemi  carsici  e  solo  nello  stretto rispetto delle valenze
ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni
nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie
del luogo;
      c) l'apertura   di   piste  ad  uso  privato  finalizzate  alle
attivita' colturali;
      d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti
da  frutto  nelle  forme  e  con  i  limiti  previsti  dalle  vigenti
prescrizioni  di  massima  e  di  polizia  forestale,  approvate  con
deliberazione  della giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in
particolare,  sono  favoriti  gli  interventi di conversione all'alto
fusto  dei cedui (mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a
regime   o   evoluzione   naturale   controllata   nelle   formazioni
termoxerofile);   l'eventuale  utilizzazione  dei  cedui  invecchiati
potra' essere autorizzata previa nulla osta dell'ente di gestione;
      e)   interventi   di   indirizzo  e  controllo  dell'evoluzione
spontanea della vegetazione;
      f) interventi  di contenimento e controllo della vegetazione ai
margini dei coltivi;
      g) l'attivita'  ittica,  secondo  le  norme  previste dai piani
ittici provinciali;
      h) la   realizzazione   di   infrastrutture  esclusivamente  di
interesse  strettamente  locale,  purche'  previste  dagli  strumenti
urbanistici vigenti.
    7.  Nell'area  contigua  si  applicano  le  norme degli strumenti
urbanistici   comunali   vigenti  fatta  eccezione  per  le  seguenti
attivita' che sono vietate:
      a) l'accesso  non  regolamentato  alle  grotte  e  alle cavita'
naturali;
      b) la   modifica   o   l'alterazione   del   sistema  idraulico
sotterraneo;
      c) la  modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o
altri fenomeni carsici superficiali o sotterranei;
      d) l'eliminazione  delle  siepi  e della vegetazione di ripa di
torrenti e fossi;
      e) la  conversione  dei  prati seminaturali e dei pascoli nelle
sole aree calanchive.
    8.  Nelle  zone  B  e  C  del  Parco  e  nell'area  contigua sono
consentiti   la   ricerca,   l'accesso,  l'esplorazione  di  nuovi  o
conosciuti  sistemi  carsici, nonche' le necessarie disostruzioni sia
esterne  sia  interne, a scopo scientifico o speleologico, sulla base
dei  programmi  dei  gruppi  speleologici  affiliati alla federazione
speleologica   regionale   dell'Emilia-Romagna   di  cui  alla  legge
regionale   n.  12  del  1988;  l'accesso  alle  grotte  e'  altresi'
consentito  per  esercitazioni di soccorso speleologico. L'accesso ad
altri   gruppi   speleologici  e'  consentito  previa  autorizzazione
dell'Ente di gestione.
    9.  Nelle  aree  esondabili,  ricomprese  nel  Parco e nella area
contigua  e, comunque, per una fascia di dieci metri dal limite degli
invasi  e  degli  alvei  di  piena  ordinaria  dei bacini e dei corsi
d'acqua  naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i
rimboschimenti  a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura
da  legno,  al  fine  di  favorire  il  riformarsi  della vegetazione
spontanea  e  la  costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti
interventi  finalizzati  all'uso  degli accessi tecnici di vigilanza,
manutenzione  ed  esercizio  delle  opere di irrigazione e difesa del
suolo.
    10.  La  continuita'  idrica  del  corso  d'acqua e la morfologia
dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica,
sono  tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di
raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.
    11.  Per  il  periodo  compreso  tra  l'istituzione  del  Parco e
l'approvazione   del   Piano   territoriale  del  Parco,  l'attivita'
venatoria,  viene  regolata  secondo  le modalita' previste dai Piani
faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.