Art. 8.
                     Norme transitorie e finali
    1.  L'Ente  di  gestione  del  parco  vigila  sulla  tutela degli
elementi   naturali   di   cui   all'Art.   5.   A   tal  fine,  fino
all'approvazione   del  Piano  territoriale  del  Parco,  i  progetti
relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia
per  le  diverse zone, vengono trasmessi al Parco da parte degli enti
competenti  per  l'autorizzazione.  Il  Parco  esprime  un nulla-osta
motivato  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  oltre il quale il
nulla-osta  deve  intendersi  rilasciato positivamente. Fino a quando
l'Ente  di gestione non si sara' dotato di idonee strutture tecniche,
per   l'espressione  dei  nulla-osta  di  propria  competenza  potra'
avvalersi  del  personale  tecnico  degli  enti  consorziati,  previa
sottoscrizione di apposita convenzione.
    2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e
di  promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse
naturali,   storiche,   culturali  e  paesaggistiche  del  territorio
previste  all'Art. 17, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 6
del  2005  e'  demandata  al  primo  programma  regionale per le aree
protette  e  i  siti  della Rete natura 2000 di cui all'Art. 64 della
legge  sopra  citata.  Con lo stesso Programma, fermo restando quanto
previsto   all'Art.   1,   comma 1,   possono  essere  modificate  la
perimetrazione e la zonizzazione del Parco.
    3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 2 e di cui all'Art. 1,
comma 4,  la  giunta  regionale  convoca  una  conferenza  a cui sono
chiamati  a partecipare le province, i comuni, le comunita' montane e
le  altre forme associative di cui alla legge regionale del 26 aprile
2001,  n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in  materia  di  enti locali) territorialmente interessate nonche' le
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in
ambito regionale.
    4.  Fino  all'approvazione  del  Piano territoriale del Parco, la
pesca  e  la  raccolta  di  funghi  epigei,  tartufi e altri prodotti
spontanei  avvengono  con  le  modalita' e nei limiti stabiliti dalle
leggi  vigenti  e  secondo la regolamentazione predisposta dagli enti
delegati.
    5.  L'Ente di gestione, d'intesa con le province territorialmente
interessate,   attua   un   costante   monitoraggio  delle  dinamiche
qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle
zone  B  e  C  del  Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e
realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie
eventualmente  in  soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto
degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte
della  fauna  selvatica  presente, con la collaborazione degli ambiti
territoriali  di  caccia  e sentito il parere dell'Istituto nazionale
per la fauna.
    6.  Per  gli  aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa
rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.