Art. 9. Modificazioni all'Art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005 1. Al comma 4 dell'Art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005 dopo le parole: «Rete natura 2000,» le parole: «deve essere favorita l'introduzione di specie autoctone» sono sostituite dalle parole: «e' vietata l'introduzione di specie alloctone.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 febbraio 2005 ERRANI