Art. 9.
    Modificazioni all'Art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005
    1.  Al  comma 4  dell'Art. 11 della legge regionale n. 6 del 2005
dopo  le parole: «Rete natura 2000,» le parole: «deve essere favorita
l'introduzione di specie autoctone» sono sostituite dalle parole: «e'
vietata l'introduzione di specie alloctone.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

      Bologna, 21 febbraio 2005

                               ERRANI