Art. 2.
                 Finanziamento delle spese regionali

    1.  In applicazione dell'Art. 3, comma 16 e seguenti, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria 2004), e'
escluso  il  ricorso  all'indebitamento per il finanziamento di spese
appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.