Art. 2. Finanziamento delle spese regionali 1. In applicazione dell'Art. 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), e' escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.