Art. 3.
                       Limitazione alle spese

    1.  Al  fine  di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica previsti dalla legge n. 311/2004 ed in attesa della
definizione  dei  criteri  applicativi  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale,
a  norma  dell'Art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31
maggio  2005,  gli stanziamenti iscritti nelle Unita' previsionali di
base  (UPB)  di  spesa  codificati  «regionali», sono impegnabili nel
limite massimo del 10 per cento.
    2.  Non  sono  soggetti  alle limitazioni previste al comma 1 gli
stanziamenti  relativi  a:  spese  obbligatorie; spese per interventi
collegati    alle   calamita'   naturali;   spese   per   la   tutela
dell'incolumita' pubblica; spese relative alla copertura di contratti
gia' stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006,
nonche' le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al
31 dicembre 2004.