Art. 3. Limitazione alle spese 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'Art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unita' previsionali di base (UPB) di spesa codificati «regionali», sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamita' naturali; spese per la tutela dell'incolumita' pubblica; spese relative alla copertura di contratti gia' stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonche' le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.