Art. 4.
           Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

    1.  In  applicazione  di quanto previsto dall'Art. 30 della legge
regionale  4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le
leggi  regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo
ivi indicato.