Art. 5.
           Estinzione crediti tributari di importo minimo

    1.  Non  si  fa  luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e
alla  riscossione  dei  crediti relativi ai tributi regionali di ogni
specie,  comprensivi  o costitutivi solo di sanzioni amministrative o
interessi,  maturati  sino  al  31 dicembre 2002, qualora l'ammontare
dovuto   per   ciascun  credito,  con  riferimento  ad  ogni  periodo
d'imposta, non superi l'importo fissato in Euro 16,53.