Art. 5. Estinzione crediti tributari di importo minimo 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in Euro 16,53.