Art. 6.
                          Norma transitoria

    1.   Fino   alla   approvazione,  da  parte  dello  Stato,  delle
disposizioni  di  finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti
in  favore  delle Regioni e degli enti locali dai decreti legislativi
31   marzo   1998,   n.  112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, in
attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre
1997,  n.  422  (Conferimento  alle  regioni  ed  agli enti locali di
funzioni  e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'Art.  4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre
1997,  n.  469  (  Conferimento  alle  regioni  e agli enti locali di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
dell'Art.  1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale),  29  ottobre  1999,  n.  443  (Disposizioni  correttive ed
integrative  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni   ed   agli   enti   locali),   non  e'  possibile  procedere
all'assunzione   di   impegni,   alla   effettuazione  di  variazioni
compensative  ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli
del bilancio regionale.