Art. 12. Informazione 1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei. 2. La Regione garantisce l'informazione piu' ampia e plurale sulla propria attivita' come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunita' regionale. 3. La Regione favorisce e tutela il piu' ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.