Art. 12.
                            Informazione

    1.  La  Regione  riconosce quale presupposto della partecipazione
l'informazione  sui  programmi,  le decisioni e gli atti di rilevanza
regionale  e  promuove  a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti
idonei.
    2.  La  Regione  garantisce  l'informazione  piu' ampia e plurale
sulla propria attivita' come presupposto per promuovere e favorire la
partecipazione dei cittadini alla vita della comunita' regionale.
    3.  La  Regione  favorisce  e tutela il piu' ampio pluralismo dei
mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.