Art. 15. Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari. 2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato. 3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili. 4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza. 5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.