Art. 15.
      Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea

    1.  La  Regione,  nel rispetto delle norme di procedura stabilite
con  legge  dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche
dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione
degli   atti   normativi  comunitari  e  provvede  all'attuazione  ed
esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
    2.  Nelle  materie  di sua competenza la Regione conclude accordi
con  Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.
    3.  La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi
e  agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente
applicabili.
    4.  La  Regione  partecipa agli organi dell'Unione europea che ne
prevedono la rappresentanza.
    5.  La  Regione  sostiene la politica transfrontaliera degli enti
locali.