Art. 17.
                         Consiglio regionale

    1. Il consiglio regionale e' composto da sessanta consiglieri.
    2.  Il  consiglio e' eletto a suffragio universale e diretto, con
voto  libero,  uguale,  personale e segreto, da tutti i cittadini che
hanno  compiuto la maggiore eta' e che risiedono nel territorio della
Regione.
    3.   Le   norme  sulla  composizione,  l'elezione,  le  cause  di
ineleggibilita',  di  incompatibilita', di decadenza dei consiglieri,
sono   stabilite   con   legge  regionale  nel  quadro  dei  principi
fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
    4.  La  legge  elettorale  regionale  e  le  sue  modifiche  sono
approvate con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati
al consiglio.