Art. 17. Consiglio regionale 1. Il consiglio regionale e' composto da sessanta consiglieri. 2. Il consiglio e' eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta' e che risiedono nel territorio della Regione. 3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilita', di incompatibilita', di decadenza dei consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. 4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati al consiglio.