Art. 20. Prima seduta del consiglio regionale 1. Il consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. 2. Il consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finche' non si e' riunito il nuovo consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente. 3. La presidenza provvisoria del consiglio e' assunta dal consigliere piu' anziano d'eta'. 4. Il consiglio come primo atto procede alla elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.