Art. 20.
                Prima seduta del consiglio regionale

    1.  Il  consiglio  tiene  la sua prima seduta il primo giorno non
festivo  della  terza  settimana  successiva  al  completamento delle
operazioni   di  proclamazione  degli  eletti,  su  convocazione  del
presidente  del  consiglio  regionale uscente, con avvisi da inviarsi
almeno cinque giorni prima della seduta.
    2.  Il  consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici
del  sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finche'
non  si  e'  riunito  il  nuovo  consiglio sono prorogati i poteri di
quello uscente.
    3.  La  presidenza  provvisoria  del  consiglio  e'  assunta  dal
consigliere piu' anziano d'eta'.
    4.  Il  consiglio  come  primo  atto  procede  alla  elezione del
presidente e dell'ufficio di presidenza.