Art. 22.
                 Elezione dell'ufficio di presidenza

    1.  L'ufficio  di  presidenza  e' composto dal presidente, da due
vice presidenti, da tre segretari.
    2.  L'ufficio  di  presidenza  deve  essere  composto  in modo da
assicurare la rappresentanza delle minoranze.
    3.  L'elezione  del presidente del consiglio regionale ha luogo a
scrutinio  segreto  ed  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il
consiglio.  Se  nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede
ad  una  votazione  di  ballottaggio  fra  i  due candidati che hanno
ottenuto  il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il
piu' anziano di eta'.
    4.  Alla  elezione dei vice presidenti e dei segretari si procede
con  votazioni  separate  e  ciascun  consigliere  vota,  a scrutinio
segreto, con le modalita' stabilite dal regolamento.
    5.  L'ufficio  di presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi
componenti  sono  rieleggibili.  li'  rinnovo, alla scadenza prevista
dallo statuto, investe l'intero ufficio.