Art. 22. Elezione dell'ufficio di presidenza 1. L'ufficio di presidenza e' composto dal presidente, da due vice presidenti, da tre segretari. 2. L'ufficio di presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. 3. L'elezione del presidente del consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano di eta'. 4. Alla elezione dei vice presidenti e dei segretari si procede con votazioni separate e ciascun consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalita' stabilite dal regolamento. 5. L'ufficio di presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. li' rinnovo, alla scadenza prevista dallo statuto, investe l'intero ufficio.