Art. 24.
                          Gruppi consiliari

    1.  Tutti i consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo
consiliare,  secondo  le norme del regolamento. Ogni gruppo elegge un
presidente che ne dirige l'attivita'.
    2.   Il   consiglio  regionale  assicura  ai  singoli  gruppi  la
disponibilita'  di  strutture e personale e assegna loro contributi a
carico del proprio bilancio.