Art. 24. Gruppi consiliari 1. Tutti i consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del regolamento. Ogni gruppo elegge un presidente che ne dirige l'attivita'. 2. Il consiglio regionale assicura ai singoli gruppi la disponibilita' di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.