Art. 27.
               Esercizio della potesta' regolamentare

    1. La Regione esercita la potesta' regolamentare.
    2.  Nelle materie di competenza legislativa regionale la potesta'
regolamentare  spetta  alla giunta regionale, secondo i principi e le
modalita'  dettati  dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa
sia riservata dalla legge al consiglio regionale.
    3.  Il consiglio esercita la potesta' regolamentare delegata alla
Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
    4.  I  regolamenti  di  attuazione  e di esecuzione degli accordi
internazionali  e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla
giunta   previo  parere  obbligatorio  della  commissione  consiliare
competente.
    5. Il consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale
dalla  Costituzione  o  dallo  Statuto, ha facolta' di autorizzare la
giunta  ad  adottare  regolamenti  di  delegificazione.  La legge che
determina le norme generali regolatrici della materia individua quali
disposizioni  di  legge  sono  abrogate,  con effetto dall'entrata in
vigore   del   regolamento.   Le   materie  oggetto  di  legislazione
concorrente non possono essere delegificate.
    6.   Nell'esercizio   della  potesta'  regolamentare  la  Regione
rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
    7.  I  regolamenti  sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro
emanazione  ed  entrano  in  vigore il quindicesimo giorno successivo
alla  pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento
stesso stabilisca un termine diverso.