Art. 27. Esercizio della potesta' regolamentare 1. La Regione esercita la potesta' regolamentare. 2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potesta' regolamentare spetta alla giunta regionale, secondo i principi e le modalita' dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al consiglio regionale. 3. Il consiglio esercita la potesta' regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale. 4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla giunta previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente. 5. Il consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facolta' di autorizzare la giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate. 6. Nell'esercizio della potesta' regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali. 7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.