Art. 28.
             Altre attribuzioni del consiglio regionale

    1. Il consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:
      a) alla programmazione;
      b) alle politiche economiche;
      c) ai tributi e alla contabilita';
      d) alle  nomine,  salvo  quelle  attribuite al presidente della
giunta regionale e alla giunta;
      e) ai referendum;
      f) ai rapporti istituzionali;
      g) ai principi di organizzazione del personale regionale.
    2.  Il  consiglio  elegge  nel  proprio  seno  tre delegati della
Regione,  di  cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del
presidente della Repubblica.
    3.  Il  consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la
legge  richieda l'approvazione del consiglio o stabilisca la generica
attribuzione alla Regione.