Art. 28. Altre attribuzioni del consiglio regionale 1. Il consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative: a) alla programmazione; b) alle politiche economiche; c) ai tributi e alla contabilita'; d) alle nomine, salvo quelle attribuite al presidente della giunta regionale e alla giunta; e) ai referendum; f) ai rapporti istituzionali; g) ai principi di organizzazione del personale regionale. 2. Il consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del presidente della Repubblica. 3. Il consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.