Art. 30. Commissioni consiliari permanenti 1. Il consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del regolamento, commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi con siliari. 2. Il presidente del consiglio stabilisce la composizione numerica delle commissioni e comunica al consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari. 3. Le commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle commissioni puo' essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del consiglio. 4. Le commissioni svolgono la loro attivita' in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della giunta regionale, nonche' per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo. 5. Le commissioni, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita' della Regione.