Art. 30.
                  Commissioni consiliari permanenti

    1. Il consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del
regolamento,  commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi con siliari.
    2.   Il  presidente  del  consiglio  stabilisce  la  composizione
numerica  delle  commissioni  e comunica al consiglio la costituzione
delle stesse, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari.
    3.   Le   commissioni  permanenti  sono  costituite  per  l'esame
preventivo  di  progetti  di  legge.  Alle  commissioni  puo'  essere
demandato  l'esame  preventivo  di  deliberazioni  di  competenza del
consiglio.
    4.  Le  commissioni svolgono la loro attivita' in sede referente,
legislativa  e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si
riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le
comunicazioni  della  giunta  regionale,  nonche'  per  esercitare le
funzioni di indirizzo e di controllo.
    5.   Le   commissioni,   previa  autorizzazione  dell'ufficio  di
presidenza  del consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti
determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attivita'
della Regione.