Art. 34.
          Commissione permanente programmazione e bilancio

    1.  La  commissione permanente programmazione e bilancio esamina,
in  sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione
economico-finanziaria,  che  sono  anche esaminati in sede consultiva
dalle altre commissioni secondo la loro competenza.
    2.  La commissione esamina altresi' in sede consultiva i progetti
di  legge  che  comportano  impegni  di  spesa  a carico del bilancio
regionale,  al  fine  di  valutarne  la coerenza con gli strumenti di
programmazione  economico-finanziaria  e  con il bilancio; inoltre ha
facolta' di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.
    3. La commissione soprintende, secondo le modalita' stabilite dal
Regolamento  e  dalla  legge,  alle  funzioni  di controllo interno e
riferisce al consiglio regionale.