Art. 34. Commissione permanente programmazione e bilancio 1. La commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre commissioni secondo la loro competenza. 2. La commissione esamina altresi' in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facolta' di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti. 3. La commissione soprintende, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al consiglio regionale.