Art. 36. Giunta per le elezioni, le ineleggibilita' le incompatibilita' e l'insindacabilita' 1. In seno al consiglio regionale e' istituita la giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e l'insindacabilita'. Nella composizione della giunta e' assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari. 2. La giunta riferisce al consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei consiglieri, sulle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio. 3. La giunta riferisce al consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilita'. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio. 4. La presidenza della giunta e' attribuita ad un consigliere espresso dalle minoranze.