Art. 36.
Giunta  per  le  elezioni,  le  ineleggibilita' le incompatibilita' e
                         l'insindacabilita'

    1.  In  seno al consiglio regionale e' istituita la giunta per le
elezioni,     le     ineleggibilita',     le    incompatibilita'    e
l'insindacabilita'.  Nella  composizione  della  giunta e' assicurato
l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza
e  di  opposizione  garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi
consiliari.
    2.  La giunta riferisce al consiglio sulle operazioni elettorali,
sui   titoli   di   ammissione   dei   consiglieri,  sulle  cause  di
ineleggibilita'  e di incompatibilita' previste dalla legge e formula
le  proposte  di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti
sono adottati con deliberazione del consiglio.
    3.  La  giunta  riferisce  al  consiglio  sulla  sussistenza  del
presupposto  dell'insindacabilita'. I provvedimenti sono adottati con
deliberazione del consiglio.
    4.  La  presidenza  della  giunta e' attribuita ad un consigliere
espresso dalle minoranze.