Art. 37.
                Commissione consultiva per le nomine

    1.  La  commissione  consultiva per le nomine, di cui fanno parte
consiglieri  rappresentanti  di tutte le forze politiche presenti nel
consiglio  in  relazione  alla  loro  consistenza,  secondo modalita'
previste  nel  regolamento,  viene  consultata  dal  presidente della
giunta  sui  criteri di carattere generale in base ai quali la giunta
stessa  o il suo presidente provvedono alle nomine di loro competenza
negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
    2.  Per  le  nomine di competenza del consiglio regionale, spetta
alla commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la
rispondenza  dei  requisiti personali dei candidati rispetto a quanto
previsto dalla normativa di riferimento.