Art. 37. Commissione consultiva per le nomine 1. La commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalita' previste nel regolamento, viene consultata dal presidente della giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la giunta stessa o il suo presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa. 2. Per le nomine di competenza del consiglio regionale, spetta alla commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.