Art. 4.
                           Programmazione

    1.   La   Regione   esercita   la   propria  azione  legislativa,
regolamentare  e  amministrativa  al fine di indirizzare e guidare lo
sviluppo   economico  e  sociale  del  Piemonte  verso  obiettivi  di
progresso civile e democratico.
    2.  La  Regione,  nel  realizzare le proprie finalita', assume il
metodo  della  programmazione  e  della collaborazione istituzionale,
perseguendo  il  raccordo  tra  gli strumenti di programmazione della
Regione,  delle  province, dei comuni, delle comunita' montane, delle
unioni di comuni collinari.
    3.  La  Regione  si  propone  di suscitare e valorizzare tutte le
energie,  di  utilizzare  tutte  le  risorse  e di favorire tutti gli
apporti  nel  determinare  e  soddisfare  le esigenze della comunita'
regionale.