Art. 45.
              Procedimento di approvazione della legge

    1.  Ogni  progetto  di  legge  e'  esaminato  da  una commissione
permanente,   che  ne  designa  i  relatori,  e  successivamente  dal
consiglio  regionale  stesso.  La  votazione  sui  singoli articoli e
quella  finale  avvengono  in  forma  palese; l'appello nominale deve
essere  sempre  adottato  per la votazione finale delle leggi ed ogni
qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.
    2.  Il  regolamento  stabilisce  procedimenti  abbreviati  per  i
progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza.
    3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del
consiglio  e'  sempre  adottata  per  i  progetti di legge in materia
statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e
del  rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di
ratifica  delle  intese con le altre Regioni, nonche' per gli accordi
con  gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri
Stati.