Art. 45. Procedimento di approvazione della legge 1. Ogni progetto di legge e' esaminato da una commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri. 2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza. 3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del consiglio e' sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonche' per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.