Art. 53.
                Scioglimento del consiglio regionale

    1.  L'approvazione  di  una mozione di sfiducia nei confronti del
presidente    della   giunta   regionale,   nonche'   la   rimozione,
l'impedimento  permanente,  la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso,  comportano  le dimissioni della giunta e lo scioglimento del
consiglio  regionale.  I  medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.