Art. 53. Scioglimento del consiglio regionale 1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.