Art. 55.
                Organizzazione della giunta regionale

    1.  La giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed e'
composta  dal  presidente e dagli assessori in numero non superiore a
quattordici, di cui uno assume la carica di vice presidente.
    2.  Il  vice  presidente  sostituisce  il  presidente nei casi di
assenza   o   di  impedimento,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento interno di funzionamento della giunta.
    3.  La  giunta  esercita  collegialmente  le  proprie  funzioni e
delibera  con  l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a
maggioranza  dei voti. In caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente.
    4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.