Art. 55. Organizzazione della giunta regionale 1. La giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed e' composta dal presidente e dagli assessori in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vice presidente. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalita' previste dal regolamento interno di funzionamento della giunta. 3. La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.