Art. 6.
                         Patrimonio naturale

    1.  La  Regione  valorizza  il  paesaggio e le bellezze naturali,
garantendone   a   tutti   la   fruizione,  agisce  contro  le  fonti
d'inquinamento,  sostiene  la  ricerca e l'uso di risorse energetiche
ecocompatibili  e  rinnovabili,  adotta  misure di salvaguardia dalle
calamita' naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione
e  piani  di  difesa  del  suolo,  di  sistemazione idrogeologica, di
bonifica,  di  utilizzazione  delle  risorse  idriche  e di riassetto
territoriale. Si adopera affinche' le fonti di energia, la flora e la
fauna  siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli
ecomusei.
    2.  La  Regione  riconosce il rispetto dei diritti degli animali,
promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di
garantire una corretta convivenza con l'uomo.