Art. 61. Pubblicita' degli atti amministrativi 1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino ufficiale e' effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza. 3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.