Art. 61.
                Pubblicita' degli atti amministrativi

    1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna
devono  essere  pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto,
nel Bollettino ufficiale della Regione.
    2.  La  pubblicazione  degli  atti  amministrativi nel Bollettino
ufficiale e' effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di
trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.
    3.  Chiunque  ha  diritto  di  avere  copia  integrale degli atti
amministrativi  pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata
dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza
di soggetti terzi.