Art. 62.
                      Programmazione regionale

    1.  La  Regione  opera  per  superare gli squilibri territoriali,
economici,  sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le
grandi aree del paese.
    2.  La  Regione  si  attiene  al  metodo della programmazione per
l'impiego  delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il
metodo  e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi,
seleziona  le  priorita',  indica  le  scelte  e definisce le risorse
corrispondenti  e  le  modalita'  del  loro  reperimento  secondo  il
principio della responsabilita' politica e amministrativa.
    3.  I  documenti  di programmazione sono predisposti dalla giunta
regionale  sulla  base  dello stato e delle tendenze della situazione
economica,  sociale  e  ambientale  del Piemonte e sono approvati dal
consiglio regionale.
    4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di
confronti  e  negoziati  che  coinvolgano,  attraverso  le  procedure
stabilite  dalla  legge,  le forze e i soggetti sociali, le autonomie
funzionali e le istituzioni locali.
    5.  La  Regione,  attraverso la programmazione e nel rispetto del
principio  di sussidiarieta', valorizza e coordina in una prospettiva
unitaria  l'azione  dei  soggetti  pubblici e privati, anche mediante
incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono
il  quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale,
pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.
    6.   La   giunta  presenta  ogni  anno,  oltre  al  documento  di
programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una
relazione sullo stato di attuazione della programmazione.
    7.  La  legge  regionale che determina le norme per la formazione
del  documento  di  programmazione  stabilisce  le procedure relative
all'acquisizione   dei   dati   occorrenti,  in  modo  da  garantirne
l'oggettivita'  e  da  renderli  accessibili  a  ciascun  consigliere
regionale.