Art. 62. Programmazione regionale 1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del paese. 2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorita', indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalita' del loro reperimento secondo il principio della responsabilita' politica e amministrativa. 3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal consiglio regionale. 4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali. 5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarieta', valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione. 6. La giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione. 7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettivita' e da renderli accessibili a ciascun consigliere regionale.